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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18686/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza per quattro motivi principali: 1) violazione degli artt. 124 e 646 c.p. e illogicità della motivazione sulla tempestività della querela, sostenendo che la querela del 9/2/2016 sarebbe tardiva perché la persona offesa aveva contezza dei reati già al licenziamento (5/11/2015); contesta inoltre l'applicabilità dell'art.12, comma 2, d.lgs. 36/2018; 2) illegittimazione del liquidatore a sporgere querela per la società per presunto conflitto di interessi dovuto alla presenza del padre della NAVA come socio (50% quote) e invoca l'art. 649 c.p.; 3) carenza di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio (aumento per continuazione e detrazioni per reati prescritti); 4) carenza, errore e illogicità della motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p., contestando la valutazione del danno e la rilevanza della capacità economica della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, in buona parte, reiterativi delle censure già proposte in appello e privi della specificità richiesta in cassazione. In particolare: la querela è stata ritenuta tempestiva perché il termine di cui all'art. 124 c.p. decorre dal momento in cui il titolare del potere (il liquidatore) acquisisce conoscenza certa, su basi serie, dell'evento delittuoso e dell'autore (nel caso il 17/11/2015); il liquidatore era legittimato a sporgere querela con la sola indicazione della qualifica (richiamati artt. 2384 e 2489 c.c. come fonte del potere), senza necessità di mandato specifico; l'eccezione relativa all'art. 649 c.p. è irrilevante poiché il reato è stato accertato a danno della società; la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stata adeguatamente motivata; l'aggravante dell'art. 61 n.7 è correttamente applicata considerando il danno complessivo nelle ipotesi di reato continuato e con prevalenza della rilevanza oggettiva del danno sulla capacità economica della vittima. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al ristoro delle spese per la parte civile FERMIL srl e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Ramo fattuale: reato di appropriazione indebita contestato alla ricorrente; la sentenza di merito ha accertato la condotta a danno della società Fermil srl

  • art. 124 cod. pen.

    Il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui il titolare del potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, sia della dimensione oggettiva che soggettiva del fatto-reato

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 36/2018

    art. 12, comma 2, d.lgs. 36/2018

    La doglianza sull'applicabilità della disciplina transitoria è irrilevante nel caso concreto, essendo stata comunque accertata la tempestività della querela

  • artt. 2384 e 2489 cod. civ.

    artt. 2384 e 2489 cod. civ.

    L'indicazione della qualifica di liquidatore nell'atto querelatorio integra l'onere di indicare la fonte dei poteri di rappresentanza della società; non è richiesta documentazione aggiuntiva del mandato per proporre querela

  • art. 649 cod. pen.

    L'eccezione di non punibilità per rapporti di parentela è inapplicabile quando il reato è accertato a danno della società (persona offesa distinta dal parente socio)

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    La graduazione della pena e le maggiorazioni/detrazioni rientrano nella sfera discrezionale del giudice di merito purché motivate coerentemente; la Cassazione non riesamina la congruità se la motivazione è sufficiente

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità va valutata con riferimento al danno complessivo nei reati continuati; la rilevanza oggettiva del danno prevale sulla capacità economica della vittima, che è elemento sussidiario

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione delle spese della parte civile

Massime di principio

  • La tempestività della querela decorre dal momento in cui la persona offesa (o il suo rappresentante legittimo) acquisisce conoscenza certa e fondata sia dell'evento delittuoso sia dell'autore; sospetti o conoscenze parziali non sono necessariamente sufficienti.
  • Il liquidatore di una società di capitali ha, per la sua qualifica, la legittimazione a proporre querela per reati commessi a danno della società senza necessità di allegare un mandato specifico, salvo contestazioni fondate sulla mancanza della qualifica stessa.
  • Le eccezioni di non punibilità fondate su rapporti di parentela (es. art. 649 c.p.) non operano quando il reato è diretto contro la società (persona offesa distinta), e il parente socio non abbia esercitato autonomamente l'azione querelare.
  • La determinazione della pena (compresi aumenti per continuazione e detrazioni per reati prescritti) è sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice di merito: in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica.
  • Per la configurazione dell'aggravante per danno patrimoniale rilevante (art. 61 n.7), nei reati continuati si considera il danno complessivo arrecato alla stessa persona offesa; la capacità economica della vittima è fattore sussidiario e rileva solo in casi dubbi nella fascia di valutazione del danno.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; la mera ripetizione di ragioni già svolte in appello o la mancata trattazione delle argomentazioni del provvedimento impugnato rende il ricorso inammissibile.

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