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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09521/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva condannati per un abuso edilizio consistente nella costruzione di un capannone destinato alla vendita di prodotti agricoli, realizzato in difformità dalla SCIA. Il primo motivo, proposto nell'interesse del legale rappresentante della società agricola, deduceva violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità, sostenendo che egli non fosse proprietario del fondo sul quale era stato commesso l'abuso. Con il secondo motivo si denunciavano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che la censura sull'affermazione di responsabilità, basata sulla mancata proprietà del fondo, non era deducibile perché non risulta proposta nei motivi di appello. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., ha osservato che si tratta di valutazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logicamente adeguata; nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva valorizzato le dimensioni dell'opera, le sue caratteristiche costruttive e la sua destinazione commerciale anziché agricola. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 44 D.P.R. 380/2001

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per l'abuso edilizio relativo alla costruzione del capannone in difformità dalla SCIA.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è ritenuta questione rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione di merito è congrua e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere, nel caso concreto, l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi per giustificare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure non devolute con l'appello, quando la questione avrebbe dovuto essere previamente proposta al giudice di merito.
  • La deduzione del vizio motivazionale o della violazione di legge in tema di particolare tenuità del fatto non può tradursi in una rivalutazione del merito, essendo sindacabile solo la tenuta logica e giuridica della motivazione resa dal giudice di merito.
  • Ai fini del riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., il giudice può legittimamente valorizzare la dimensione dell'opera abusiva, le sue caratteristiche costruttive e la sua concreta destinazione funzionale per escludere la particolare tenuità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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