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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18233/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società è stata dichiarata fallita dal Tribunale su istanza di un creditore. La Corte d'appello ha confermato il fallimento ritenendo che il credito dell'istante fosse sorto prima della misura interdittiva antimafia e fosse scaduto quando avrebbe potuto essere pagato, e soprattutto che vi fosse uno stato di insolvenza desunto da un indebitamento complessivo superiore a 500.000 euro, da crediti verso una controllata considerati inesigibili perché sottoposta a sequestro preventivo antimafia e dal fatto che la ripresa dell'attività non incideva sui dati negativi già emersi. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2120 c.c., 52 e 57 d.lgs. 159/2011 e 5, 15 l. fall., sostenendo che il credito per TFR o compensi del lavoratore istante era scaduto solo dopo l'apposizione del vincolo giudiziario antimafia e quindi non poteva essere usato né per superare la soglia dell'art. 15 l. fall. né per fondare l'insolvenza; (2) omesso esame del fatto decisivo relativo al rapporto tra quel credito e gli obblighi di verifica derivanti dalla misura di prevenzione; (3) violazione degli artt. 2484 c.c. e 5 l. fall., perché la Corte avrebbe applicato criteri propri delle società in liquidazione invece di quelli di un'impresa operativa e in continuità; (4) violazione degli artt. 50 d.lgs. 159/2011 e 5 l. fall., deducendo che il credito erariale emerso in istruttoria era sospeso negli effetti recuperatori durante il vincolo antimafia e comunque troppo modesto rispetto ai pagamenti effettuati dall'impresa per escludere l'insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi due motivi erano basati su un fatto diverso da quello accertato nella sentenza impugnata e, in parte, nuovo e non decisivo, poiché la Corte d'appello aveva fatto riferimento a un credito per compensi maturati sino al 30.09.2020 già sorto prima della misura di prevenzione e, comunque, aveva valorizzato l'esistenza di un indebitamento superiore a 500.000 euro non fronteggiabile dalla società. Il terzo motivo è stato ritenuto non riferibile alla decisione impugnata, perché la Corte di merito non aveva applicato il criterio delle società in liquidazione ma aveva semplicemente desunto l'insolvenza dal mancato pagamento di un debito non elevato e dalla complessiva esposizione debitoria. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non decisivo nella parte relativa al solo credito erariale e, nella parte restante, volto a sollecitare una rivalutazione del merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diverso momento di maturazione/esigibilità del credito di fine rapporto o compensi; la Corte non accoglie la doglianza perché il fatto dedotto non coincide con quello accertato in sentenza.

  • artt. 52 e 57 d.lgs. 159/2011

    Invocati dalla ricorrente in relazione agli effetti del sequestro/prevenzione antimafia sui crediti e sugli obblighi di verifica; la Corte considera la censura non decisiva o nuova rispetto all'accertamento di merito.

  • art. 5 l. fall.

    Richiamato come parametro per la nozione di insolvenza; la Corte ritiene che la valutazione della Corte d'appello sia stata correttamente ancorata all'incapacità dell'impresa di far fronte ai debiti complessivi.

  • art. 15 l. fall.

    Evocato per contestare il superamento della soglia di fallibilità; la Corte reputa la censura non decisiva rispetto alla complessiva prova dell'insolvenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale utilizzata per i motivi di violazione di legge; le censure sono dichiarate inammissibili perché non colpiscono la ratio decidendi o mirano a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Richiamato per il motivo di omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude la decisività e osserva che la questione introdotta è in parte nuova e comunque incompatibile con l'accertamento di merito.

  • art. 2484 c.c.

    Invocato per sostenere la distinzione tra società in liquidazione e impresa in continuità; la Corte afferma che la sentenza impugnata non ha fatto applicazione del criterio della liquidazione.

  • art. 50 d.lgs. 159/2011

    Richiamato per sostenere la sospensione degli effetti recuperatori del credito tributario in costanza di vincolo antimafia; la censura è ritenuta non decisiva rispetto all'accertamento dell'insolvenza complessiva.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Richiamato per il procedimento camerale e per le conclusioni scritte del Procuratore generale, non influente sull'esito sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità le censure devono essere specificamente riferite alla ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi che presuppongano un fatto diverso da quello accertato dal giudice di merito, o che non ne confutino il nucleo decisivo, sono inammissibili.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la deduzione investa un fatto nuovo, non risulti chiaramente devoluto ai giudici di merito o comunque non incida in modo determinante sulla decisione, specie se l'accertamento di insolvenza poggia su molteplici indici convergenti.
  • Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'insolvenza può essere desunta dal complessivo squilibrio patrimoniale e dalla non capacità dell'impresa di far fronte ai debiti, anche se l'attività sia stata ripresa e anche se singoli debiti contestati abbiano importi non elevati rispetto all'esposizione totale.
  • La contestazione che riguardi solo una parte limitata dell'esposizione debitoria non è decisiva se la sentenza impugnata ha fondato l'insolvenza su un indebitamento complessivo significativamente superiore e su ulteriori elementi sintomatici.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito della vicenda, ma solo il controllo di correttezza giuridica e coerenza logica della motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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