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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36547/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lanciano del 20 giugno 2025, che lo aveva condannato a euro 300 di ammenda, riconoscendo l’attenuante della lieve entità, per la contravvenzione prevista dall’art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975. Secondo la difesa, l’imputato aveva portato una chiave inglese in un contesto nel quale, prima dei fatti, era stato ripetutamente minacciato con un coltello dalla persona poi coinvolta nell’episodio, che lo stesso giorno aveva aggredito la giovane con cui l’imputato aveva una relazione. Con il primo motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, la difesa ha censurato il mancato riconoscimento della legittima difesa, anche putativa, e l’argomento del Tribunale secondo cui l’imputato avrebbe potuto rivolgersi alle forze dell’ordine o a guardie private. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur essendo stata riconosciuta la lieve entità. Con il terzo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione sulla quantificazione e congruità della pena. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione. La Cassazione ha rilevato che il reato, commesso il 29 maggio 2021, non era prescritto: dopo la sentenza di primo grado del 20 giugno 2025 il corso della prescrizione aveva cessato di decorrere ai sensi dell’art. 161-bis c.p.; non era neppure decorso il termine di improcedibilità, iniziato il 20 ottobre 2025 e in scadenza il 20 ottobre 2026.

La decisione

La Corte ha escluso la richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio per prescrizione, poiché il reato non era prescritto e non era scaduto il termine di improcedibilità. Ha accolto il primo motivo: il Tribunale non poteva escludere in astratto la legittima difesa per il solo fatto che il porto abusivo costituisse reato e avrebbe dovuto valutare, con giudizio ex ante e considerando le circostanze concrete e gli elementi antecedenti, l’attualità dell’aggressione, la necessità e inevitabilità della difesa e la proporzione tra condotta e offesa, anche rispetto alla legittima difesa putativa. La Corte ha precisato che i principi elaborati per la detenzione abusiva di armi sono applicabili, per identità di ratio, anche al porto di arma o di oggetto atto ad offendere. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lanciano, in diversa persona fisica, affinché riesamini la vicenda secondo i principi indicati e colmi le lacune motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975

    La fattispecie di reato contestata, allo stato, non è, quindi, prescritta.

    La contravvenzione contestata è quella relativa al porto abusivo di oggetto atto ad offendere; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non fosse estinta per prescrizione.

  • art. 52 c.p.

    Il giudice, al contrario, specie in presenza di una precisa allegazione difensiva sul punto, avrebbe dovuto verificare con un giudizio ex ante e tenendo conto delle circostanze del caso concreto, se potesse essere scriminata ai sensi dell’art. 52 cod. pen. la condotta consistita nel porto della chiave inglese di cui all’imputazione, in relazione alla specifica situazione, costituita: dagli elementi fattuali antecedenti, dalla esistenza di una aggressione ingiusta intesa come pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione del diritto, dalla necessità di difendersi, nonché in relazione al tema della evitabilità del pericolo e della proporzione tra la condotta e l’offesa.

    La legittima difesa può essere valutata anche rispetto al porto di un oggetto atto ad offendere. Il giudice deve compiere un esame ex ante, concreto e complessivo, verificando l’attualità dell’aggressione, la necessità e inevitabilità della difesa e la proporzione tra la condotta difensiva e l’offesa.

  • art. 161-bis c.p.

    Poiché, però, in data 20.6.2025 è stata pronunciata sentenza, il corso della prescrizione ha cessato di decorrere da detta data in base al disposto dell’art. 161-bis cod. pen., applicabile alla fattispecie in esame in ragione della data di consumazione del reato.

    Per il reato commesso nel 2021, la pronuncia della sentenza di primo grado determina la cessazione del corso della prescrizione secondo la disciplina applicabile ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020.

  • art. 344-bis, comma 3, c.p.p.

    Neanche è decorso il termine di improcedibilità. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 344-bis, comma 3, cod. proc. pen., il termine di improcedibilità decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen.

    Il termine di improcedibilità decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza.

  • art. 544 c.p.p.

    Ciò in quanto ai sensi dell’art. 344-bis, comma 3, cod. proc. pen., il termine di improcedibilità decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen.

    Il termine stabilito per il deposito della motivazione costituisce il riferimento per il calcolo del termine di improcedibilità, che inizia a decorrere novanta giorni dopo la sua scadenza.

Massime di principio

  • La legittima difesa può essere applicabile al porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere, quando ne ricorrano in concreto i presupposti; non è sufficiente escluderla affermando che la condotta costituisce di per sé reato.
  • La valutazione della legittima difesa, reale o putativa, va compiuta ex ante e in concreto, considerando le modalità dell’episodio e gli elementi fattuali antecedenti che abbiano inciso sull’insorgere del convincimento di dover fronteggiare un’aggressione ingiusta. Occorre verificare un pericolo attuale di offesa, la necessità e inevitabilità della difesa e la proporzione tra difesa e offesa; i soli stati d’animo e timori personali non bastano.
  • Anche quando l’oggetto portato non sia stato utilizzato, la sua detenzione o il suo porto possono essere scrutinati alla luce della legittima difesa se, nel contesto concreto, siano allegati un pericolo grave e imminente e una possibile funzione difensiva o deterrente, ferma la verifica della proporzionalità.
  • Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, secondo la disciplina richiamata dalla Corte, la prescrizione cessa di decorrere con la pronuncia della sentenza di primo grado; il termine di improcedibilità in appello o in cassazione va verificato autonomamente secondo le decorrenze previste dall’art. 344-bis c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLegittima difesa
IstitutiPrescrizione del reato

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