Cassazione Civile, Ordinanza n. 25826/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da alcuni proprietari di lotti inseriti in una lottizzazione nel Comune di Piraino, i quali lamentavano che sul lotto confinante fosse stata edificata una costruzione a distanza inferiore a cinque metri dal confine e chiedevano l'arretramento della porzione illegittima. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda e ordinato la demolizione parziale; in appello la Corte territoriale ha limitato l'ordine al solo confine di uno dei lotti attorei, escludendo la prova dell'usucapione allegata per l'altro lotto e ritenendo legittimato a intervenire il soggetto che nel frattempo aveva acquisito la proprietà del lotto edificato, sebbene la trascrizione fosse successiva alla citazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame dell'eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare dei convenuti originari, poiché la proprietà del lotto sarebbe stata conferita a una società; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, ritenuta immotivata; 3) violazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 21 del PRG comunale per mancata valutazione di un atto di acquisto di porzioni del lotto 13 e di un asserito riconoscimento dell'usucapione contenuto in atti del parallelo giudizio di usucapione, nonché per non aver considerato la legittimazione degli attori a pretendere il rispetto delle distanze quale proprietà di un lotto della lottizzazione, anche se non confinante, e la pendenza del giudizio di usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice d'appello aveva comunque esaminato la questione della legittimazione ad impugnare dei convenuti originari, rilevando che essi erano stati validamente evocati in giudizio e destinatari della pronuncia di condanna; ha rigettato il terzo motivo perché, nella negatoria servitutis e nelle azioni volte al rispetto delle distanze, la legittimazione spetta al proprietario finitimo, non a chi sia proprietario di un diverso lotto della stessa lottizzazione, e comunque i ricorrenti non avevano dimostrato la decisività degli elementi asseritamente omessi; ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che la compensazione delle spese per soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle parti resistenti costituite ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia ai sensi della norma, ma può al più dar luogo a un diverso vizio se la soluzione implicitamente resa sia errata.
richiamato per la tutela del rispetto delle distanze legali tra costruzioni e confini, ma la legittimazione ad agire spetta solo al proprietario finitimo che subisca la violazione.
la condanna alle spese segue la soccombenza, fermo il limite di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
la compensazione, in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
i motivi sono stati prospettati come violazione di legge e omesso esame, ma la Corte li ha ritenuti inidonei a scardinare la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 21 del P.R.G. del Comune di Piraino
richiamato dai ricorrenti come base urbanistico-regolamentare delle distanze, ma non è stato ritenuto decisivo per le ragioni probatorie esposte.
Massime di principio
- L'omesso esame di una questione puramente processuale non configura, di regola, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; la censura è ammissibile solo se la soluzione implicitamente adottata dal giudice sia giuridicamente errata e specificamente contestata.
- Nelle controversie sul rispetto delle distanze legali o in azioni analoghe di tutela del fondo, la legittimazione ad agire spetta al proprietario finitimo del bene direttamente inciso dalla violazione, non al semplice proprietario di un altro lotto appartenente alla medesima lottizzazione.
- Chi invoca l'usucapione o un diverso titolo idoneo a fondare la propria legittimazione deve offrire una prova completa e decisiva della titolarità; in cassazione non è sufficiente dedurre genericamente l'esistenza di atti o riconoscimenti senza dimostrarne la rilevanza decisiva rispetto alla porzione di bene effettivamente controversa.
- Il riconoscimento contenuto in atti del processo può valere solo se proviene dal soggetto legittimato a disporre del diritto; le sole dichiarazioni del difensore non bastano, di per sé, a integrare un riconoscimento dell'usucapione.
- La compensazione delle spese, quando motivata da soccombenza reciproca o altri giusti motivi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei casi di violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25776/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25777/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25782/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25787/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25790/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25795/2023 del 05/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →