Sentenza n. 5387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro la scheda valutativa n. 39, recante il giudizio di "inferiore alla media"
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato la sentenza del TAR Molise che aveva dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti contro il decreto ministeriale del 6 febbraio 2019. Con il primo motivo d'appello ha dedotto la violazione dell'art. 35 c.p.a. e l'erroneità della declaratoria di improcedibilità, sostenendo la permanenza dell'interesse alla decisione. Con il secondo motivo ha riproposto le censure non esaminate dal TAR, deducendo la violazione della disciplina sui documenti caratteristici dei militari, l'incompetenza o incompatibilità del revisore, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, lo sviamento, il difetto dei presupposti, la contraddittorietà, il difetto di motivazione e di istruttoria del decreto di rigetto del ricorso gerarchico. In primo grado erano stati inoltre proposti motivi aggiunti quasi tre anni dopo il ricorso introduttivo, senza indicare quale documentazione sopravvenuta ne avesse giustificato la proposizione.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della declaratoria di improcedibilità pronunciata dal TAR, rilevando che, alla data della decisione di primo grado, il militare non era più dipendente dell'Amministrazione resistente in conseguenza della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, divenuta efficace e consolidata dopo la dichiarazione di irricevibilità dell'impugnazione proposta contro di essa e il successivo giudicato sulle pronunce d'appello. Nel corso dell'udienza di primo grado il TAR aveva avvisato le parti della possibile valutazione della persistenza dell'interesse, ma il ricorrente non aveva espressamente rappresentato un interesse morale o risarcitorio ai sensi dell'art. 34 c.p.a.; secondo l'orientamento richiamato, tale interesse non può essere rilevato d'ufficio in assenza di un'espressa dichiarazione della parte. La pendenza di un ulteriore giudizio contro la perdita del grado è stata ritenuta irrilevante, poiché il provvedimento disciplinare si era consolidato. Il Collegio ha comunque rilevato, in via incidentale e per completezza, l'infondatezza delle censure di merito riproposte: i documenti caratteristici redatti secondo i modelli regolamentari sono adeguatamente motivati; la scheda può contenere un giudizio sintetico, senza analitica elencazione dei fatti; il peggioramento della valutazione non richiede fatti eccezionalmente gravi; le valutazioni relative a periodi diversi sono autonome e non esiste un diritto alla costanza o all'immodificabilità in peius del giudizio; i termini di redazione e comunicazione sono ordinatori; l'astensione del superiore è facoltativa salvo le ipotesi tassative di astensione obbligatoria, sicché la mera conflittualità o la presentazione di denunce non determina automaticamente l'incompatibilità. Il richiamo a un precedente giudicato relativo a un diverso documento caratteristico è stato ritenuto irrilevante. Sono stati inoltre dichiarati palesemente tardivi i motivi aggiunti notificati nel 2022. La richiesta istruttoria è stata ritenuta superflua. L'appellante è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; nel caso concreto la decisione è stata ritenuta corretta perché il ricorrente non aveva rappresentato un interesse morale o risarcitorio attuale.
L'interesse morale o risarcitorio alla decisione deve essere espressamente rappresentato dalla parte e non può essere rilevato d'ufficio, secondo l'orientamento richiamato.
art. 690, comma 1, d.P.R. 90/2010
Prevede tassativamente le ipotesi di astensione obbligatoria del superiore nella redazione dei documenti caratteristici; al di fuori di tali ipotesi l'astensione costituisce una facoltà e non opera automaticamente.
La redazione dei documenti caratteristici secondo i modelli e i parametri regolamentari è sufficiente a fornire la motivazione del giudizio, senza necessità di un'ulteriore motivazione analitica ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990.
Non impone, per i documenti caratteristici redatti secondo modelli regolamentari predeterminati, un'elencazione analitica dei fatti e delle circostanze valutati.
È stato applicato per la condanna dell'appellante alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente cessa di appartenere all'amministrazione destinataria dell'atto impugnato, l'interesse alla decisione non può essere mantenuto mediante il solo richiamo generico agli scritti difensivi: l'interessato deve rappresentare espressamente un interesse morale o risarcitorio alla decisione, che non è rilevabile d'ufficio.
- La scheda valutativa del personale militare redatta secondo i modelli e i parametri regolamentari è adeguatamente motivata anche se contiene un giudizio sintetico, purché questo trovi corrispondenza nelle aggettivazioni e nelle valutazioni relative ai singoli elementi considerati.
- Le valutazioni caratteristiche relative a periodi diversi sono autonome e indipendenti; il militare non vanta un diritto alla conservazione delle valutazioni positive precedenti né all'immodificabilità in peius del giudizio successivo.
- L'abbassamento della qualifica caratteristica non richiede necessariamente fatti di particolare gravità, essendo sufficiente che il giudizio rifletta il rendimento complessivo del militare nel periodo valutato.
- I termini regolamentari per la redazione e la comunicazione dei documenti caratteristici hanno natura ordinatoria: il loro superamento non invalida il documento quando il giudizio sia comunque tempestivo, personale, diretto e obiettivo.
- L'astensione del superiore nella redazione dei documenti caratteristici è obbligatoria solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla disciplina regolamentare; situazioni di conflittualità, rapporti non cordiali o denunce reciproche non determinano automaticamente l'incompatibilità del valutatore.
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