Cassazione Civile, Ordinanza n. 38927/2021 del 07/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una serie di avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in liquidazione e dei suoi soci, dopo un precedente avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro relativo alla cessione di un ramo d’azienda operante nel settore della produzione di parti meccaniche ed elettromeccaniche per auto. Sulla base di tale rettifica, l’Ufficio aveva rideterminato la plusvalenza imponibile del periodo d’imposta 2003, con imputazione per trasparenza ai soci. I contribuenti avevano contestato il difetto di motivazione e l’insussistenza della pretesa, in particolare negando la sussistenza di un maggior valore dell’avviamento. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che, ai fini delle imposte dirette, la plusvalenza dovesse essere calcolata come differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, che l’Ufficio non avesse utilizzato altri strumenti istruttori e che i contribuenti avessero fornito prova contraria dell’inesistenza del maggior avviamento. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 81, 82 e 86 TUIR e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il valore normale accertato ai fini dell’imposta di registro dovesse valere come presupposto per l’accertamento induttivo della plusvalenza e che non fosse necessario acquisire ulteriori elementi; 2) violazione di ulteriori norme tributarie e civilistiche, oltre a vizio motivazionale, censurando la valutazione degli elementi addotti dai contribuenti a prova contraria; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, nella parte in cui la CTR aveva ritenuto non contestati dall’Ufficio i dati contenuti nei prospetti prodotti dai contribuenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, osservando che lo ius superveniens di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015 ha escluso, con efficacia retroattiva, che nelle cessioni di aziende l’esistenza di un maggior corrispettivo possa essere presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. Di conseguenza, l’accertamento in materia di registro degrada a mero indizio e deve essere corroborato da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, gravando sull’Ufficio la prova del maggior corrispettivo e solo successivamente sul contribuente l’eventuale prova contraria. La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta conforme a diritto nella parte in cui aveva negato valore sufficiente al solo accertamento di registro in assenza di ulteriori elementi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la questione della prova contraria dei contribuenti presupponeva l’esistenza di una prova diretta o comunque sufficientemente corroborata da parte dell’Ufficio. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare la violazione di norme sostanziali in sede di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre un vizio di motivazione apparente rilevante come nullità della sentenza.
artt. 81, 82 e 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
disciplinano, nel richiamo della Corte, la rilevanza fiscale della plusvalenza e il suo calcolo ai fini delle imposte dirette.
richiamato per il riparto dell’onere della prova: l’Ufficio deve provare il maggior corrispettivo, poi il contribuente può offrire prova contraria.
art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato nel motivo dell’Ufficio in tema di accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro.
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi ... si interpretano nel senso che ... l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro
norma interpretativa con efficacia retroattiva: il solo valore accertato in sede di registro non basta a fondare presuntivamente un maggior corrispettivo nelle cessioni di aziende o immobili.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla dedotta motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 2, comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460
richiamato dal ricorrente come criterio utilizzato dall’Ufficio per la determinazione dell’avviamento.
richiamati nel motivo dell’Ufficio in relazione ai criteri contabili e alla determinazione dell’avviamento.
Massime di principio
- Nelle cessioni di aziende o immobili, l’accertamento effettuato ai fini dell’imposta di registro non consente, da solo, di presumere l’esistenza di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette.
- Il valore accertato in sede di registro ha natura di semplice elemento indiziario e deve essere supportato da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti per fondare l’accertamento del reddito da plusvalenza.
- L’onere probatorio iniziale grava sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare il maggior corrispettivo rispetto a quello dichiarato; solo dopo può operare la prova contraria del contribuente.
- Se la sentenza di merito applica correttamente il principio secondo cui il solo valore di registro non basta a fondare l’accertamento induttivo, i motivi che presuppongono il contrario sono infondati.
- La deduzione di un vizio di motivazione apparente è assorbita quando la ratio decidendi principale della sentenza di merito risulta conforme a diritto e sufficiente a sorreggerne il dispositivo.
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