Cassazione Civile, Ordinanza n. 35565/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodatario)
La controversia
La controversia nasce dalla concessione di un immobile in comodato per l'uso abitativo del comodatario e dei suoi conviventi. La comodante ha chiesto la restituzione del bene e il pagamento di somme a titolo di indennità per l'occupazione ritenuta illegittima, sostenendo che il rapporto fosse un comodato precario e che la semplice richiesta di restituzione fosse sufficiente a far cessare il contratto. La Corte d'appello ha invece interpretato il contratto come comodato a termine implicito, coincidente con l'uso abitativo della famiglia del comodatario, escludendo quindi la precarietà e la cessazione ad nutum. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1803, 1890 e 1810 c.c., per avere il giudice di merito erroneamente ricavato dall'uso abitativo un termine implicito di durata; 2) violazione dell'art. 1371 c.c., per non avere interpretato il contratto, in caso di dubbio, nel senso meno gravoso per l'obbligata; 3) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per motivazione asseritamente apodittica e omesso esame complessivo delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del contenuto del contratto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, la ricorrente non ha indicato in modo specifico in che cosa sarebbe consistita la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, né ha dimostrato l'oscurità del contratto ai fini dell'art. 1371 c.c., né ha denunciato un reale vizio motivazionale secondo i canoni dell'art. 132 c.p.c., ma ha solo contrapposto una lettura alternativa dei fatti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul comodato, ma la censura sul suo significato è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa interpretazione del contratto.
Richiamato per sostenere la precarietà del comodato; la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse violato la norma, avendo invece interpretato il rapporto come non precario.
Citato nel primo motivo, ma senza un concreto sviluppo decisivo nel ragionamento della Corte, che ha comunque dichiarato inammissibile la censura interpretativa.
"Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito"
Opera solo quando, dopo l'applicazione dei criteri interpretativi, il contratto resti oscuro; nel caso concreto il presupposto dell'oscurità è stato escluso, sicché la censura è stata reputata inammissibile.
La motivazione apparente o mancante va valutata sul testo della sentenza in sé; non può essere dedotta solo sostenendo che il giudice avrebbe male valutato le prove o avrebbe preferito una ricostruzione diversa.
Il vizio di violazione di legge può riguardare i canoni legali di interpretazione, ma deve essere specificamente argomentato; altrimenti la doglianza si risolve in una richiesta di riesame del merito.
Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per contestare genericamente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, ma la censura deve indicare specificamente in quale passaggio il giudice se ne sia discostato; in mancanza, la doglianza è inammissibile perché tende solo a proporre una lettura alternativa dei fatti.
- La regola dell'interpretazione del contratto oscuro nel senso meno gravoso per l'obbligato opera solo in via sussidiaria, dopo che gli ordinari criteri ermeneutici non abbiano sciolto l'ambiguità del testo; se il giudice di merito ha escluso l'oscurità del contratto, la censura non può trasformarsi in una nuova interpretazione di merito.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la censura si limita a lamentare l'omessa considerazione complessiva delle prove o l'erronea valutazione degli elementi istruttori, senza evidenziare un effettivo deficit argomentativo del testo della sentenza.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, specie quando la decisione di merito abbia fornito una lettura coerente e non manifestamente illogica del contenuto negoziale.
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