Cassazione Penale, Sentenza n. 12533/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 12/10/2021 del GIP di Pesaro che gli ha applicato la pena concordata (sei mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa) per il reato previsto dagli artt. 81 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché la dichiarata continuazione con precedenti condanne. Con unico motivo deduce: errata applicazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 (contestazione relativa alla misura di espulsione/pericolosità sociale), vizio di motivazione omessa e manifestamente illogica in ordine all'affermata pericolosità sociale, e travisamento dei dati processuali. Sostiene che l'affermazione di pericolosità non può essere automatica per chi si dedica allo spaccio senza lavoro; inoltre dichiara di essere titolare di regolare attività lavorativa, sposato e padre di famiglia, elementi che non sarebbero stati considerati.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che le affermazioni del ricorrente (titolarità di attività lavorativa, esistenza dell'estratto di riassunto di matrimonio) non sono documentate né inserite nel fascicolo, e richiama l'onere del ricorrente di allegare e provare gli atti o i dati processuali che si dicono omessi o travisati. La Corte conferma la correttezza della motivazione del giudice di merito: la persistenza nell'attività di spaccio in mancanza di attività lavorativa è un dato che legittima la valutazione di pericolosità sociale e del pericolo di recidiva, non essendo ravvisabile un'illogicità manifesta. Per l'inammissibilità del ricorso viene condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma finale (concetto di continuazione)
Utilizzato per configurare la continuazione tra il reato oggetto del giudizio e altre pregresse condanne, giustificando la pena complessiva applicata.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; il fatto è stato giudicato rientrante nella previsione punitiva richiamata.
art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato dal ricorrente come norma erroneamente applicata in relazione a misure connesse alla pericolosità sociale (es. espulsione o altra misura), mentre la Corte ritiene che la valutazione della pericolosità sia stata motivata sul presupposto della persistenza dell'attività illecita.
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente (vizi di motivazione e travisamento dei fatti).
Prevede le conseguenze per ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Richiamato quale presidio alternativo: gli elementi non valutati potranno essere proposti al magistrato di sorveglianza una volta che la sentenza diventi irrevocabile.
Massime di principio
- In cassazione il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: le affermazioni circa atti processuali o fatti devono essere provate allegando gli atti o riportandone integralmente il contenuto; mere dichiarazioni non documentate sono inammissibili.
- Per censurare l'argomentazione del giudice di merito sulla motivazione è necessario dimostrare un'illogicità manifesta (evidente "ictu oculi"); incoerenze minori o non macroscopiche non giustificano l'annullamento in sede di legittimità.
- La persistenza nell'attività di spaccio, specie se combinata con l'assenza di attività lecita e il fatto che l'attività abbia procurato sostentamento, può legittimare la valutazione di pericolosità sociale e il rischio di recidiva.
- Quando si contesta il travisamento di atti processuali occorre: identificare l'atto, indicare il dato fattuale emergente e provare l'esistenza dell'atto, nonché spiegare perché esso compromette decisivamente la motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare l'assorbimento di oneri economici aggiuntivi (spese processuali e versamenti alla Cassa delle ammende), in ragione della responsabilità del ricorrente nella proposizione di doglianze non sostenute.
- Questioni relative a misure connesse alla pericolosità sociale possono essere comunque rivalutate davanti al magistrato di sorveglianza dopo l'irrevocabilità del provvedimento, se emergono elementi nuovi o non considerati.
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