Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12533/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 12/10/2021 del GIP di Pesaro che gli ha applicato la pena concordata (sei mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa) per il reato previsto dagli artt. 81 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché la dichiarata continuazione con precedenti condanne. Con unico motivo deduce: errata applicazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 (contestazione relativa alla misura di espulsione/pericolosità sociale), vizio di motivazione omessa e manifestamente illogica in ordine all'affermata pericolosità sociale, e travisamento dei dati processuali. Sostiene che l'affermazione di pericolosità non può essere automatica per chi si dedica allo spaccio senza lavoro; inoltre dichiara di essere titolare di regolare attività lavorativa, sposato e padre di famiglia, elementi che non sarebbero stati considerati.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che le affermazioni del ricorrente (titolarità di attività lavorativa, esistenza dell'estratto di riassunto di matrimonio) non sono documentate né inserite nel fascicolo, e richiama l'onere del ricorrente di allegare e provare gli atti o i dati processuali che si dicono omessi o travisati. La Corte conferma la correttezza della motivazione del giudice di merito: la persistenza nell'attività di spaccio in mancanza di attività lavorativa è un dato che legittima la valutazione di pericolosità sociale e del pericolo di recidiva, non essendo ravvisabile un'illogicità manifesta. Per l'inammissibilità del ricorso viene condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81, comma finale (concetto di continuazione)

    Utilizzato per configurare la continuazione tra il reato oggetto del giudizio e altre pregresse condanne, giustificando la pena complessiva applicata.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; il fatto è stato giudicato rientrante nella previsione punitiva richiamata.

  • art. 86 d.P.R. n. 309/1990

    art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato dal ricorrente come norma erroneamente applicata in relazione a misure connesse alla pericolosità sociale (es. espulsione o altra misura), mentre la Corte ritiene che la valutazione della pericolosità sia stata motivata sul presupposto della persistenza dell'attività illecita.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente (vizi di motivazione e travisamento dei fatti).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 679 cod. proc. pen.

    Richiamato quale presidio alternativo: gli elementi non valutati potranno essere proposti al magistrato di sorveglianza una volta che la sentenza diventi irrevocabile.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: le affermazioni circa atti processuali o fatti devono essere provate allegando gli atti o riportandone integralmente il contenuto; mere dichiarazioni non documentate sono inammissibili.
  • Per censurare l'argomentazione del giudice di merito sulla motivazione è necessario dimostrare un'illogicità manifesta (evidente "ictu oculi"); incoerenze minori o non macroscopiche non giustificano l'annullamento in sede di legittimità.
  • La persistenza nell'attività di spaccio, specie se combinata con l'assenza di attività lecita e il fatto che l'attività abbia procurato sostentamento, può legittimare la valutazione di pericolosità sociale e il rischio di recidiva.
  • Quando si contesta il travisamento di atti processuali occorre: identificare l'atto, indicare il dato fattuale emergente e provare l'esistenza dell'atto, nonché spiegare perché esso compromette decisivamente la motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare l'assorbimento di oneri economici aggiuntivi (spese processuali e versamenti alla Cassa delle ammende), in ragione della responsabilità del ricorrente nella proposizione di doglianze non sostenute.
  • Questioni relative a misure connesse alla pericolosità sociale possono essere comunque rivalutate davanti al magistrato di sorveglianza dopo l'irrevocabilità del provvedimento, se emergono elementi nuovi o non considerati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.