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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00240/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento esecutivo presso terzi promosso da un creditore nei confronti di una cooperativa sociale debitrice. La società aveva proposto opposizione agli atti esecutivi e all'espropriazione presso terzi; dopo la sospensione dell'esecuzione e la fissazione del termine per introdurre il giudizio di merito, nessuna delle parti aveva avviato la seconda fase e la procedura era stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. Il creditore aveva poi reclamato la liquidazione delle spese effettuata nell'ordinanza di estinzione e il Tribunale aveva accolto il reclamo, affermando che le spese dovessero restare a carico di chi le aveva anticipate. La Corte d'appello aveva quindi parzialmente accolto l'appello della società, compensando le spese di entrambi i gradi. In Cassazione la società ricorrente proponeva un unico motivo, ma il controricorrente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di capacità/legittimazione processuale del soggetto che aveva conferito la procura e proposto l'impugnazione, poiché la cooperativa era stata nel frattempo sciolta e posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale precedente alla notifica del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità: ha rilevato che, dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale spetta esclusivamente agli organi della procedura e che il ricorso per cassazione era stato proposto e notificato da soggetto privo della rappresentanza dell'ente già posto in l.c.a. Ne ha tratto la conseguenza che il rapporto processuale non era stato validamente instaurato e che il ricorso era inammissibile. Ha inoltre precisato che la successiva rinuncia al ricorso, anche se proveniente dal commissario liquidatore, non poteva sanare il vizio originario né ratificare l'attività compiuta da soggetto totalmente privo di rappresentanza; ha quindi dichiarato assorbito l'esame dei motivi e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva dopo la mancata introduzione del giudizio di merito nella fase di opposizione

  • art. 630 c.p.c.

    richiamato in relazione al reclamo avverso l'ordinanza di estinzione e alla regolazione delle spese

  • art. 200, comma 2, L.F.

    indicato come base della regola per cui, dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale spetta in via esclusiva agli organi della procedura

  • art. 2545-terdecies c.c.

    richiamato quale norma sullo scioglimento e la messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa

  • art. 182 c.p.c.

    esclusa la sua applicazione nel giudizio di cassazione, con conseguente impossibilità di sanare il vizio di rappresentanza/processuale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    indicato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002

  • art. 1-bis, art. 13, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale dell'ente spetta in via esclusiva agli organi della procedura; gli organi sociali cessano di poter validamente conferire procura o proporre impugnazioni, salvo eventuale legittimazione suppletiva solo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
  • Se il ricorso per cassazione è sottoscritto e notificato da un soggetto privo della rappresentanza processuale dell'ente al momento della proposizione, il rapporto processuale non si instaura validamente e il ricorso è inammissibile ab origine.
  • La sopravvenuta rinuncia al ricorso non sana un vizio genetico di inammissibilità derivante da difetto originario di rappresentanza, né equivale a ratifica dell'attività processuale compiuta senza potere; nel giudizio di cassazione non opera il meccanismo di regolarizzazione di cui all'art. 182 c.p.c.
  • Quando le parti manifestano una volontà complessiva di definizione del contenzioso incompatibile con ulteriori statuizioni sulle spese, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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