Cassazione Penale, Ordinanza n. 18894/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e del peso dimostrativo delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La Corte di appello di L'Aquila aveva parzialmente riformato la decisione del GIP del Tribunale di Pescara, che aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati previsti dagli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967, con esclusione della sola illegale detenzione di un sovrapposto Pietro Beretta calibro 12, rideterminando la pena in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa, revocando la pena accessoria e confermando il resto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 23 della legge n. 110/1975, 2 e 7 della legge n. 895/1967, nonché agli artt. 125, 533 e 546 c.p.p., lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sostanza, le doglianze miravano a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio compiute dai giudici di merito.
Norme richiamate
comma 1 lett. b), c) ed e)
I motivi di ricorso dedotti attengono a violazioni di legge e vizi di motivazione, ma sono stati ritenuti in concreto diretti a una rivalutazione del merito, quindi non scrutinabili in cassazione nei termini prospettati.
art. 3 l. 18 aprile 1975, n. 110
Richiamato dalla difesa tra le norme asseritamente violate, senza un autonomo esame nel merito da parte della Corte, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 23 l. 18 aprile 1975, n. 110
Richiamato dalla difesa tra le norme asseritamente violate, senza un autonomo esame nel merito da parte della Corte.
art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895
Norma incriminatrice richiamata nel procedimento di merito e nel ricorso; la Corte non ne affronta il contenuto, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze.
art. 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895
Norma incriminatrice richiamata nel procedimento di merito e nel ricorso; la Corte non ne affronta il contenuto, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze.
Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione del provvedimento; la Corte afferma che la motivazione va scrutinata nella sua coerenza interna, senza nuove attribuzioni di significato ai dati probatori.
Richiamato dalla difesa in relazione alla pronuncia di condanna; la Corte non sviluppa un autonomo vaglio del criterio di decisione, perché reputa inammissibile il ricorso.
Richiamato dalla difesa in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che in sede di legittimità non è consentita una diversa lettura delle risultanze probatorie.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto né una diversa lettura del compendio probatorio; il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono nella richiesta di rivalutare il merito.
- Il sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata deve riguardare lo sviluppo argomentativo e la sua coerenza logico-giuridica, non potendo la Cassazione sostituire una propria lettura dei dati dimostrativi a quella del giudice di merito.
- Per superare la tenuta della decisione impugnata occorre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti realmente ragionevole e logicamente corroborata; non è sufficiente prospettare un dubbio meramente assertivo o incompatibile con la logica della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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