Cassazione Penale, Sentenza n. 5826/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione deducente vizio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per omessa motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione con riguardo all'imputazione sub C) (aumento indicato in venti giorni), con la censura che la Corte territoriale avrebbe operato una riforma peggiorativa rispetto al primo grado senza fornire i criteri logico-motivazionali del singolo aumento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in tema di determinazione della pena per reati unificati per continuazione, non sussista l'obbligo di specifica motivazione sull'aumento relativo al reato-satellite quando tale aumento sia sostanzialmente modesto rispetto alla pena complessiva e la pena base sia congruamente motivata; inoltre il ricorso è risultato aspecifico e apodittico. Si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al fatto contestato (lesioni da aggressione con arma); citata come norma sostanziale oggetto del giudizio di merito.
Richiamata insieme all'art. 582 in relazione alle lesioni e all'evento consequenziale; inserita nel novero delle fattispecie penalmente contestate.
Norma relativa alle minacce, citata come caposaldo della contestazione a carico dell'imputato.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Disposizione sul porto di arma bianca: contestata la detenzione/porta del coltello fuori dall'abitazione senza giustificato motivo; la contravvenzione era stata dichiarata estinta per prescrizione in sede d'appello.
artt. 625 e 625, primo comma, n. 7) cod. pen.
Norme relative al reato di furto e alle aggravanti: il reato di furto aggravato assume rilievo ai fini della determinazione della pena-base nel cumulo/continuazione.
Principio della continuazione: utilizzato per calcolare gli aumenti di pena tra reati unificati; la Corte ha discusso obblighi motivazionali circa l'indicazione del singolo aumento a titolo di continuazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento della censura in cassazione (vizio per omessa o contraddittoria motivazione); la Corte ha valutato che la doglianza era generica e non idonea a sostenere il ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di deduzione delle questioni in motivazione, in particolare nella sintesi del motivo di ricorso.
Massime di principio
- In caso di plurimi reati unificati sotto il vincolo della continuazione il giudice deve motivare la pena base in modo congruo; tuttavia non è sempre necessario fornire una motivazione analitica per ogni aumento relativo al reato-satellite quando l'incremento sia modesto rispetto alla pena complessiva.
- Una censura per omessa motivazione in cassazione richiede specificità: il ricorrente deve indicare concretamente in che modo la mancanza o carenza motivazionale abbia inciso sul risultato della dosimetria; affermazioni generiche o apodittiche sono inammissibili.
- Se una fattispecie risulta estinta per prescrizione, l'aumento di pena ad essa relativo può essere detratto dalla pena complessiva; la determinazione di tale detrazione deve però essere trasparente e non arbitraria.
- L'omissione da parte del giudice di primo grado di pene obbligatorie (es. pena pecuniaria prevista dalla norma) può integrare un errore non più emendabile nelle fasi successive, con conseguenze sulla ricalcolazione del trattamento sanzionatorio.
- In sede di impugnazione è strategico articolare il motivo con calcoli comparativi e richiami specifici alla motivazione del giudice, mostrando esattamente dove e come la mancata indicazione dei criteri logici abbia prodotto una sproporzione nella pena.
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