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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3704/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce (24/06/2020) per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Sostiene che, pur avendo la Corte d'appello escluso la recidiva sul rinvio, ha mantenuto la stessa pena-base determinata dal Tribunale (il minimo edittale di 8 anni) senza tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 73, comma 1, che prevedeva il minimo edittale di 8 anni anziché 6, e quindi avrebbe dovuto rideterminare la pena in favore dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha rilevato che la Corte d'appello non ha valutato né motivato l'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 nella determinazione della pena-base e che, pertanto, il trattamento sanzionatorio doveva essere riconsiderato. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva e ha rideterminato la pena complessiva di reclusione in 3 anni e 4 mesi (pena base rideterminata al minimo edittale di 6 anni, ridotta per le attenuanti generiche a 4 anni, aumentata per la continuazione a 5 anni e poi ridotta per il rito a 3 anni e 4 mesi). Le pene pecuniarie sono rimaste invariate (12.261,77 euro). Sul punto della liquidazione degli onorari il provvedimento richiama che la decisione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni

    La Corte costituzionale (sent. n. 40/2019) ha dichiarato incostituzionale la parte che prevedeva il minimo di 8 anni; la disciplina post-declaratoria comporta una cornice edittale più favorevole (minimo 6 anni) che il giudice deve valutare nella determinazione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per censurare la mancata considerazione della pronuncia di incostituzionalità nella determinazione della pena.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in presenza dei presupposti, di annullare senza rinvio e, ove possibile, procedere alla rideterminazione della pena nella nuova e legittima misura minima; applicata per rideterminare direttamente la pena detentiva.

  • Corte costituzionale, sent. n. 40 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione del minimo edittale di 8 anni per l'art. 73, comma 1, ripristinando una cornice edittale più favorevole (minimo 6 anni) che deve essere tenuta presente dal giudice anche in sede di rinvio.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    Stabilisce che la liquidazione delle spese di difesa per il giudizio di cassazione è di competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato; la Corte ricorda che su eventuale liquidazione provvede quel giudice.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Kizouli)

    Principi consolidati secondo cui la sopravvenuta illegittimità della cornice edittale impone al giudice di riconsiderare la pena e non è ammissibile che la pena-base originaria, calibrata sulla precedente cornice più grave, venga confermata senza nuova individualizzazione, pena l'elusione della dichiarazione di incostituzionalità.

Massime di principio

  • Quando interviene una sentenza di incostituzionalità che modifica la cornice edittale (riducendola), il giudice che riesamina la pena nel processo (anche in sede di rinvio) deve tenerne conto e motivare specificamente la decisione in relazione ai nuovi limiti edittali.
  • La Corte d'appello non può semplicemente confermare la pena-base determinata sulla precedente cornice edittale più grave senza rinnovata valutazione: occorre rideterminare la pena tenendo presenti i parametri dell'art. 133 c.p. rispetto alla nuova cornice.
  • La Corte di Cassazione, se ricorrono i presupposti e la modifica è limitata e chiaramente applicabile, può annullare senza rinvio e rideterminare la pena (art. 620 c.p.p.), evitando un nuovo giudizio di merito quando la rideterminazione è pacifica e circoscritta.
  • La declaratoria di incostituzionalità che incide sulla pena può travolgere anche il giudicato in materia di determinazione della pena; pertanto le pronunce successive devono adeguarsi alla nuova disciplina.
  • Le sanzioni pecuniarie non influenzate dalla declaratoria di incostituzionalità della pena detentiva rimangono valide e non subiscono automaticamente modifiche.
  • La liquidazione degli onorari per il giudizio di cassazione è di competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza ormai passata in giudicato; le richieste di compenso presentate in cassazione possono essere rinviate a quel giudice.

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