Cassazione Penale, Sentenza n. 311/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di €347.300 disposto ai sensi dell'art.240-bis c.p., ritenendosi il denaro provento di traffico di stupefacenti (art.74 DPR n.309/90) e altri reati. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e omessa motivazione circa l'assenza di riscontri sui reati a lui ascritti; 2) travisamento della documentazione contabile e prova della legittima provenienza delle somme (parte riferita a saldo di cassa della Veranu s.n.c., parte a giacenze di altra ditta individuale e parte ad attività agricole con la moglie), nonché irragionevolezza temporale del sequestro rispetto alla presunta commissione del reato; 3) difetto di motivazione sul periculum in mora e nullità del decreto per mera formula di stile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo privi di specificità; il secondo motivo non consentito e, in parte, infondato: il ricorrente non era legittimato a dolersi per la somma attribuita alla Veranu s.n.c.; il Tribunale aveva adeguatamente motivato il fumus commissi delicti richiamando l'ordinanza cautelare personale e altri elementi indiziari, aveva analizzato criticamente i dati contabili e le giacenze bancarie, e aveva spiegato il periculum in mora (rischio di reimpiego delle somme). Perciò non è consentito in cassazione un sindacato di merito sulla motivazione serena e coerente del giudice del riesame. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Fondamento per il sequestro preventivo finalizzato alla "confisca allargata" delle somme ritenute profitto di reato; richiede motivazione concisa sul periculum in mora e adeguatezza/proporzionalità della misura
Norma che incrimina il traffico di stupefacenti, configurando il reato-base rispetto al quale le somme sequestrate possono essere considerate provento illecito
Prevede l'obbligo di contribuzione in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, applicato con condanna al versamento di €3.000
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo)
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023
Richiama il principio secondo cui il ricorso in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente radicali da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice
Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021 (Ellade)
Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021
Precisa che i provvedimenti di sequestro preventivo ai fini della confisca allargata devono contenere una motivazione sul periculum in mora rispettosa dei criteri di adeguatezza e proporzionalità
Sez. 5, n. 44221 del 29/9/2022 (Poerio)
Sez. 5, n. 44221 del 29/9/2022
Conferma l'onere motivazionale in ordine al periculum in mora e i limiti del sindacato di merito in sede di impugnazione cautelare
Massime di principio
- In ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso principalmente il vizio di violazione di legge o vizi motivazionali strutturali; non si possono rinnovare valutazioni di merito già compiute dal giudice del riesame se la motivazione è coerente
- Per i sequestri ai sensi dell'art.240-bis c.p. è essenziale che il provvedimento contenga una motivazione sul periculum in mora (es. rischio di reimpiego delle somme) e sulla sproporzione rispetto alle attività lecite riconducibili al soggetto
- Il soggetto che impugna deve avere legittimazione a dolersi: somme riconducibili formalmente a una società non possono essere contestate dal singolo se non dimostra il diritto o la titolarità effettiva
- Documentazione contabile e giustificazioni sull'origine lecita del denaro devono essere puntuali e ben correlate ai movimenti bancari/contabili; mere affermazioni non sono sufficienti a rovesciare le presunzioni del giudice
- La distanza temporale tra il reato "spia" e il sequestro non esclude automaticamente l'idoneità del sequestro quando il giudice può ricostruire logiche compatibili (es. accumulo per reimpiego nell'attività illecita)
- In fase di impugnazione è cruciale sollevare motivi specifici e confrontarsi direttamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato: la genericità o la mancanza di specificità porta all'inammissibilità
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