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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 311/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di €347.300 disposto ai sensi dell'art.240-bis c.p., ritenendosi il denaro provento di traffico di stupefacenti (art.74 DPR n.309/90) e altri reati. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e omessa motivazione circa l'assenza di riscontri sui reati a lui ascritti; 2) travisamento della documentazione contabile e prova della legittima provenienza delle somme (parte riferita a saldo di cassa della Veranu s.n.c., parte a giacenze di altra ditta individuale e parte ad attività agricole con la moglie), nonché irragionevolezza temporale del sequestro rispetto alla presunta commissione del reato; 3) difetto di motivazione sul periculum in mora e nullità del decreto per mera formula di stile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo privi di specificità; il secondo motivo non consentito e, in parte, infondato: il ricorrente non era legittimato a dolersi per la somma attribuita alla Veranu s.n.c.; il Tribunale aveva adeguatamente motivato il fumus commissi delicti richiamando l'ordinanza cautelare personale e altri elementi indiziari, aveva analizzato criticamente i dati contabili e le giacenze bancarie, e aveva spiegato il periculum in mora (rischio di reimpiego delle somme). Perciò non è consentito in cassazione un sindacato di merito sulla motivazione serena e coerente del giudice del riesame. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Fondamento per il sequestro preventivo finalizzato alla "confisca allargata" delle somme ritenute profitto di reato; richiede motivazione concisa sul periculum in mora e adeguatezza/proporzionalità della misura

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che incrimina il traffico di stupefacenti, configurando il reato-base rispetto al quale le somme sequestrate possono essere considerate provento illecito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di contribuzione in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, applicato con condanna al versamento di €3.000

  • Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo)

    Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023

    Richiama il principio secondo cui il ricorso in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente radicali da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice

  • Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021 (Ellade)

    Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021

    Precisa che i provvedimenti di sequestro preventivo ai fini della confisca allargata devono contenere una motivazione sul periculum in mora rispettosa dei criteri di adeguatezza e proporzionalità

  • Sez. 5, n. 44221 del 29/9/2022 (Poerio)

    Sez. 5, n. 44221 del 29/9/2022

    Conferma l'onere motivazionale in ordine al periculum in mora e i limiti del sindacato di merito in sede di impugnazione cautelare

Massime di principio

  • In ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso principalmente il vizio di violazione di legge o vizi motivazionali strutturali; non si possono rinnovare valutazioni di merito già compiute dal giudice del riesame se la motivazione è coerente
  • Per i sequestri ai sensi dell'art.240-bis c.p. è essenziale che il provvedimento contenga una motivazione sul periculum in mora (es. rischio di reimpiego delle somme) e sulla sproporzione rispetto alle attività lecite riconducibili al soggetto
  • Il soggetto che impugna deve avere legittimazione a dolersi: somme riconducibili formalmente a una società non possono essere contestate dal singolo se non dimostra il diritto o la titolarità effettiva
  • Documentazione contabile e giustificazioni sull'origine lecita del denaro devono essere puntuali e ben correlate ai movimenti bancari/contabili; mere affermazioni non sono sufficienti a rovesciare le presunzioni del giudice
  • La distanza temporale tra il reato "spia" e il sequestro non esclude automaticamente l'idoneità del sequestro quando il giudice può ricostruire logiche compatibili (es. accumulo per reimpiego nell'attività illecita)
  • In fase di impugnazione è cruciale sollevare motivi specifici e confrontarsi direttamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato: la genericità o la mancanza di specificità porta all'inammissibilità

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