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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32854/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento di 40.000 euro, somma portata da quattro assegni bancari, contestando in via incidentale anche la genuinità del riempimento degli assegni e deducendone l'abusivo riempimento da parte del creditore. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, il soccombente ha ricorso in cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345, comma 2, c.p.c. e lamentando che la Corte d'appello non avesse esaminato l'eccezione di estinzione dell'obbligazione per mancata tempestiva presentazione all'incasso dei titoli, che egli assumeva rilevabile anche d'ufficio ex artt. 1175 e 1197 c.c.; sosteneva inoltre che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto la questione nuova e non rilevabile d'ufficio. La controricorrente ha resistito, chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che la Corte d'appello si era comunque pronunciata sull'eccezione, dichiarandola inammissibile. Ha poi ritenuto infondato il profilo sostanziale, chiarendo che l'effetto estintivo connesso alla mancata presentazione all'incasso di un assegno richiede pur sempre la deduzione e prova di una inerzia ingiustificata del creditore, cioè contraria a buona fede; nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato di aver tempestivamente allegato già in primo grado i fatti necessari a fondare tale valutazione. Sono state quindi confermate le statuizioni sulle spese e applicate anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice di merito si pronunci espressamente sulla domanda o eccezione, anche dichiarandola inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono proporsi domande nuove; la Corte ha ritenuto nuova la richiesta di declaratoria di estinzione dell'obbligazione per mancata presentazione all'incasso.

  • art. 1175 c.c.

    La cooperazione del creditore nella presentazione all'incasso dell'assegno si valuta secondo correttezza e buona fede.

  • art. 1197 c.c.

    La consegna dell'assegno può estinguere l'obbligazione, ma l'effetto estintivo richiede che il creditore non abbia ingiustificatamente omesso la presentazione all'incasso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta del consigliere delegato comporta l'applicazione delle statuizioni sanzionatorie richiamate dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una valutazione non automatica ma legata al caso concreto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata non ha offerto elementi nuovi idonei a superare la proposta di rigetto.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. possono applicarsi le conseguenze economiche previste per abuso del processo, secondo valutazione del caso concreto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La mancata presentazione all'incasso di un assegno bancario può produrre effetto estintivo dell'obbligazione solo se il creditore sia rimasto inerte senza giusta causa, cioè in modo contrario a buona fede e correttezza.
  • Chi invoca l'estinzione del debito per la mancata presentazione del titolo deve allegare e provare i fatti che rendono ingiustificata l'inerzia del creditore; non basta dedurre in astratto l'effetto estintivo.
  • In appello non è ammissibile introdurre per la prima volta una domanda nuova di declaratoria di estinzione dell'obbligazione, quando si tratti di questione non già dedotta nei limiti consentiti dal thema decidendum.
  • Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice d'appello esamina espressamente la questione e la dichiara inammissibile.
  • La consegna di un assegno bancario al creditore, in assenza di patti diversi, può far presumere l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, ma il creditore deve comunque cooperare per il buon fine del titolo solo nei limiti in cui la sua inerzia non sia giustificata.
  • La conferma in Cassazione della decisione resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione delle conseguenze economiche previste dagli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c., valutate in concreto.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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