Cassazione Civile, Ordinanza n. 17732/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta dalla banca per ottenere l'ammissione di più crediti verso il fallimento: un credito derivante da mutuo ipotecario, un credito da finanziamento personale chirografario e un saldo passivo di conto corrente. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provata l'effettiva erogazione delle somme relative ai finanziamenti e non sufficiente, ai fini dell'ammissione al passivo, il solo estratto di saldaconto prodotto per il rapporto di conto corrente. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto, con due motivi, vizi di motivazione: da un lato ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe erroneamente posto al centro la mancata prova dell'erogazione del mutuo, mentre il curatore avrebbe invece contestato la debenza del credito per asserita usura in alcuni trimestri e per necessità di ricalcolo del piano di ammortamento; dall'altro ha contestato analogo ragionamento sul finanziamento chirografario e sul conto corrente, affermando che la documentazione prodotta o già presente in atti sarebbe stata sufficiente e che, comunque, la prova dell'erogazione non era necessaria perché i rapporti erano consensuali. Il fallimento ha resistito eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione processuale della ricorrente e la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha accolto l'eccezione del fallimento relativa al difetto di legittimazione/processuale della società ricorrente, osservando che nel giudizio di merito la parte era Unicredit Credit Management Bank, mentre nel ricorso per cassazione compariva Dobank s.p.a. con la sola aggiunta dell'indicazione "già UCCMB s.p.a.", senza prova documentale del titolo di successione o subentro. Ha inoltre rilevato la tardività del ricorso, poiché il decreto del tribunale era stato comunicato integralmente via PEC il 4 dicembre 2015 e il ricorso avrebbe dovuto essere spedito entro 30 giorni, mentre risultava consegnato per la spedizione solo il 7 gennaio 2016. Restano assorbite le ulteriori eccezioni preliminari. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 99 l.f.
il decreto che decide l'opposizione allo stato passivo deve essere comunicato dalla cancelleria alle parti, che possono proporre ricorso per cassazione entro i successivi 30 giorni; il termine decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento
la successione nel processo di altro soggetto alla parte originaria costituisce fatto costitutivo del diritto a impugnare e deve essere provata dalla parte che propone il ricorso
l'onere di provare la successione processuale e, più in generale, il fatto costitutivo del diritto a impugnare incombe su chi lo esercita
richiamato dal tribunale per escludere che la banca potesse opporre al curatore gli effetti preclusivi della mancata contestazione degli estratti conto da parte del debitore fallito
art. 50 d.lgs. n. 385 del 1993
l'estratto di saldaconto è utilizzabile in sede monitoria, ma non è ritenuto sufficiente ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi agisce come successore della parte originaria deve allegare e provare il titolo del proprio subentro; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di regolare costituzione del contraddittorio nella fase di impugnazione.
- La mera indicazione in ricorso di essere il soggetto che ha sostituito o incorporato la parte originaria non è sufficiente: occorre la dimostrazione documentale della successione processuale.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla comunicazione integrale del decreto da parte della cancelleria e va rispettato rigidamente.
- L'uso di un estratto di saldaconto non equivale, di per sé, alla produzione dell'intera documentazione contabile necessaria per l'ammissione del credito al passivo, se il giudice ritenga insufficiente tale documento ai fini probatori.
- La mancata contestazione degli estratti conto da parte del debitore non può automaticamente essere opposta al curatore fallimentare, se il rapporto processuale riguarda la verifica del passivo e la prova del credito deve essere fornita dal creditore istante.
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