Cassazione Civile, Ordinanza n. 24944/2023 del 21/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da ricorsi amministrativi decisi dal Consiglio di Stato nonostante il ricorrente avesse proposto istanza di ricusazione nei confronti di alcuni componenti del collegio. L'interessato sosteneva che la ricusazione fosse stata decisa illegittimamente dagli stessi giudici ricusati e che, per tale ragione, le sentenze amministrative fossero giuridicamente inesistenti. Davanti al giudice ordinario aveva quindi chiesto un accertamento autonomo di inesistenza delle pronunce. Il Tribunale di Roma e poi la Corte d'appello hanno però qualificato la domanda come sostanziale impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, dichiarandola inammissibile. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi: 1) nullità per omessa trattazione orale ex art. 352 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 112 e 227 c.p.c. per errata qualificazione della domanda; 3) violazione degli artt. 132 e 277 c.p.c. per omessa pronuncia sull'effettivo oggetto della domanda; 4) violazione dell'art. 18 c.p.a. e degli artt. 51 ss. c.p.c. per avere la Corte d'appello confuso l'azione di accertamento dell'inesistenza con un'impugnazione; 5) violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. in punto spese e lite temeraria; 6) violazione dell'art. 221 c.p.c. per il rigetto della querela di falso proposta contro la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva qualificato la domanda come impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'omessa fissazione dell'udienza di discussione orale, pur richiesta, non determina di per sé nullità della sentenza, salvo che sia dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa. Ha respinto i motivi secondo, terzo e quarto affermando che la domanda, pur formalmente presentata come azione di accertamento dell'inesistenza, era in sostanza diretta a far valere un vizio delle sentenze del Consiglio di Stato e quindi costituiva comunque un'impugnazione; inoltre, davanti al giudice ordinario, le sentenze del Consiglio di Stato sono impugnabili solo per motivi di giurisdizione. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo sulle spese perché fondato su una mera contrapposizione all'evidenza del rigetto del ricorso. Ha infine respinto il sesto motivo, rilevando che la querela di falso era impropriamente utilizzata per censurare la qualificazione giuridica della domanda compiuta dal giudice di merito, censura che doveva essere proposta con i normali mezzi di impugnazione e non con querela di falso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'omessa fissazione dell'udienza di discussione orale, se ritualmente richiesta, non comporta nullità automatica della sentenza; la nullità sussiste solo se la parte dimostra un concreto pregiudizio difensivo.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice abbia comunque compreso e deciso la sostanza della domanda, anche se l'abbia qualificata diversamente.
La motivazione non è mancante quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, le ragioni essenziali della decisione e la qualificazione della domanda.
Non vi è omessa decisione sul merito se il giudice ha ritenuto preliminarmente inammissibile la domanda perché sostanzialmente impugnatoria.
Il richiamo al processo amministrativo non consente di trasformare in autonoma azione di accertamento un mezzo sostanzialmente diretto a contestare una decisione giurisdizionale.
Le regole sulla ricusazione non legittimano un'azione civile autonoma per dichiarare inesistente una sentenza resa dal collegio ricusato; il vizio va fatto valere nei rimedi propri della decisione.
Le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese è coerente con il rigetto del ricorso.
La censura sulla lite temeraria è infondata quando è proposta negando il rigetto del ricorso nonostante l'evidenza dell'esito sfavorevole.
La querela di falso non è lo strumento per contestare la valutazione giuridica o la qualificazione della domanda contenute in una sentenza; tali errori si deducono con le impugnazioni ordinarie o straordinarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancata fissazione dell'udienza di discussione orale, anche se richiesta, non determina nullità automatica della decisione, occorrendo la prova di una concreta lesione del diritto di difesa e dell'utilità che la discussione avrebbe potuto apportare.
- Una domanda diretta a far dichiarare l'"inesistenza" di una sentenza, per vizi del procedimento decisorio o per asserita carenza di potere, è sostanzialmente una impugnazione della sentenza stessa e non può essere proposta come autonomo giudizio di accertamento.
- Davanti al giudice ordinario, le sentenze del Consiglio di Stato sono impugnabili soltanto nei limiti dei motivi di giurisdizione; non è ammesso un diverso sindacato di merito o di legittimità attraverso azioni dichiarative autonome.
- La querela di falso non è utilizzabile per contestare errori di qualificazione giuridica o di valutazione compiuti dal giudice nella sentenza, trattandosi di censure che devono essere veicolate con i mezzi di impugnazione appropriati.
- Le censure sulle spese e sulla responsabilità aggravata sono inammissibili o infondate se si limitano a ribadire la fondatezza del ricorso nonostante la sua reiezione.
- rami
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