Cassazione Penale, Sentenza n. 22547/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la sorveglianza speciale: si deduceva la violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per aver basato la valutazione della pericolosita sociale su precedenti molto remoti (2007 e 2008), su una condanna di primo grado per fatto del 2013, su vicende relative a una rapina del 2014 conclusasi con assoluzione definitiva e su atti di segnalazione/archiviazione relativi a stupefacenti; inoltre si lamentava la mancata considerazione delle allegazioni difensive circa mezzi leciti di sostentamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando il decreto impugnato e rinviando la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato non dimostrasse adeguatamente l'abitualita nella commissione di delitti lucrogenetici: il riferimento a condanne del 2007-2008 e a fatti di illecito nel 2022 non supera l'iatismo temporale superiore a dieci anni senza una congrua argomentazione che colleghi i fatti e dimostri la continuita dell'attivita delittuosa; la Corte ha inoltre ricordato che, pur potendo valorizzare dati tratti da procedimenti non definitivi o archiviati, il giudice di merito deve motivare specificamente tale valutazione. Di conseguenza il provvedimento e stato annullato e disposto il rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 1; art. 4; art. 7 comma 1; art. 10 comma 2; art. 10 comma 3; art. 27 comma 2
La Corte interpreta le disposizioni come richiedenti che, per applicare misure di prevenzione basate sulla pericolosita generica, il giudice debba ancorare la decisione a precisi elementi di fatto che dimostrino abitualita, continuita e rilevanza del lucro derivante dall'attivita delittuosa; inoltre stabilisce i limiti di ammissibilita del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione (art. 10 comma 3 e art. 27 comma 2) e l'obbligo di motivazione del decreto d'appello (art. 7 e art. 10).
art. 125 comma 3; art. 606 comma 1 lett. e; art. 623 comma 1 lett. a; art. 173 comma 1 d. att. (richiamato)
Art. 606 lett. e: nel giudizio di cassazione in materia di prevenzione il vizio di motivazione non e deducibile salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente; art. 125 comma 3 e riferimenti connessi sottolineano l'obbligo di motivazione dell'atto; art. 623 comma 1 lett. a giustifica la necessita di rinvio a diversa composizione quando si annulla un decreto.
Norme in materia di stupefacenti utilizzate per qualificare i fatti contestati al proposto; la Corte ricorda che anche condanne per reati in materia di stupefacenti possono concorrere alla valutazione della pericolosita se adeguatamente motivate nel loro rilievo temporale e fattuale.
Corte costituzionale
La giurisprudenza costituzionale viene richiamata in punto di lettura dell'avverbio 'abitualmente', inteso come realizzazione di attivita delittuose non episodica e caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto.
Massime di principio
- La sorveglianza speciale per pericolosita generica richiede prova di abitualita: atti e condotte devono dimostrare continuita e rilevanza nel tempo, connessa con la produzione di profitti illeciti e con il sostentamento dell'interessato.
- Precedenti molto remoti non sono di per se sufficienti; se esiste un iato temporale significativo va fornita una specifica e congrua argomentazione che colleghi i fatti e dimostri la persistenza della pericolosita.
- Fatti emersi in procedimenti non definitivi, archiviazioni o assoluzioni possono essere considerati dal giudice della prevenzione, ma solo se la decisione espone ragioni precise che ne giustifichino la valutazione; le assoluzioni non impediscono automaticamente la valutazione a fini di prevenzione salvo che derivino da cause estintive o chiaramente ostative.
- Il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione e limitato a questioni di diritto; il vizio di motivazione e sindacabile solo se la motivazione e inesistente o meramente apparente, ossia totalmente avulsa dalle risultanze processuali o basata su affermazioni apodittiche.
- Se la motivazione del provvedimento di prevenzione risulta insufficiente a spiegare la ricostruzione della pericolosita, la Corte di cassazione puo annullare e rinviare il provvedimento per nuovo esame a diversa composizione del giudice d'appello.
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