Sentenza n. 457/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento n.0111291236 del 17/03/2025 emesso dalla Prefettura di Napoli – sez. Immigrazione – e avente ad oggetto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. p-na/l/q/2023/108089 del 27.03.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato nel settore alberghiero nell'ambito del decreto flussi, aveva comunicato la propria presenza alla Prefettura e chiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione a causa dell'irreperibilità del datore di lavoro. La Prefettura aveva preannunciato e poi disposto la revoca del nulla osta per l'assenza del datore di lavoro alla convocazione, la mancanza della certificazione relativa alla condizione alloggiativa e l'assenza dell'asseverazione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che le circostanze poste a fondamento della revoca erano indipendenti dalla sua volontà, che egli aveva agito in buona fede e che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare la sopravvenuta occupazione presso altri datori di lavoro, tale da consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. In sede procedimentale aveva documentato rapporti di lavoro successivi, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, e in giudizio ha provato di essere attualmente occupato e regolarmente retribuito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto decisiva la dimostrazione della buona fede del cittadino straniero, del decorso del tempo dall'ingresso in Italia e dell'effettivo inserimento nella vita economica e sociale mediante un rapporto di lavoro con altro datore, documentato come attuale e regolarmente retribuito. In applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, tali circostanze imponevano una valutazione della particolare condizione soggettiva del ricorrente e rendevano illegittima la revoca adottata senza specifica considerazione della sua attuale occupazione. Le spese sono state compensate. È stata invece respinta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché non risultava depositata l'attestazione dell'autorità consolare bengalese, né la prova della richiesta di tale attestazione con modalità idonee ai sensi dell'art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La Prefettura aveva richiamato tale disposizione quale base dei requisiti la cui assenza avrebbe giustificato la revoca del nulla osta; il giudice ha tuttavia ritenuto illegittima la revoca alla luce delle circostanze sopravvenute e della necessità di una valutazione proporzionata e ragionevole della posizione dello straniero.
Il preavviso di revoca è stato comunicato al ricorrente, ma il provvedimento finale non ha fornito una specifica controdeduzione rispetto alla documentata attuale occupazione presso altri datori di lavoro.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
La disposizione richiede, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il deposito dell'attestazione dell'autorità consolare o della prova della richiesta effettuata con modalità idonee; la mancata produzione ha giustificato il rigetto della domanda di patrocinio.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato di uno straniero non può essere disposta in modo meramente automatico quando l'irregolarità relativa al datore di lavoro originario non dipenda dalla condotta del lavoratore e quest'ultimo abbia agito in buona fede.
- Nella valutazione della legittimità della revoca del nulla osta devono essere considerate le sopravvenienze successive all'ingresso in Italia, compresa la comprovata instaurazione di un rapporto di lavoro con altro datore.
- La buona fede dello straniero, il tempo trascorso dall'ingresso e l'effettivo inserimento nella vita economica e sociale impongono all'amministrazione una valutazione proporzionata e ragionevole della sua posizione individuale.
- È illegittima la revoca del nulla osta che non consideri specificamente le deduzioni e la documentazione relative all'attuale occupazione dello straniero, quando tali elementi siano idonei a incidere sulla valutazione della sua posizione e sulla possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
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