Cassazione Penale, Sentenza n. 2345/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduce nullità assoluta della sentenza per violazione del diritto di difesa (art. 178 e 179 c.p.p.): la difesa aveva comunicato via PEC in data 19/05/2021 la volontà di partecipare "da remoto" all'udienza di discussione fissata per il 21/05/2021, ma non avendo ricevuto il link non ha potuto intervenire e non ha potuto presentare conclusioni in contraddittorio; nondimeno la Corte d'Appello ha pronunciato sentenza confermando la condanna per il reato di cui all'art. 674 c.p. (fatto anteriore al 24/11/2016). La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo relativo alla omessa partecipazione della difesa all'udienza di discussione da remoto e, rilevata la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di anni 5 ex art. 157 e 161 c.p.), ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Ha escluso la possibilità di pronunciare una sentenza assolutoria ex art. 129 c.p.p. in quanto non ricorrono le condizioni per una "constatazione" ictu oculi, vista la doppia decisione conforma di merito; ha però annullato le statuizioni civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la valutazione e liquidazione del danno e delle spese civili.
Norme richiamate
Riferita alla tutela del diritto di difesa: la mancata partecipazione del difensore all'udienza di discussione, se richiesta regolarmente, può integrare vizio che incide sul contraddittorio.
Collegata alle garanzie del contraddittorio e della partecipazione degli organi difensivi; la Corte ha ritenuto rilevante l'omessa resa effettiva della partecipazione richiesta.
Usata per determinare il termine di prescrizione applicabile al reato; la Corte ha constatato il decorso del termine massimo previsto e l'estinzione del reato.
Richiamato assieme all'art. 157 per la determinazione del termine massimo di prescrizione e per concludere che il reato risulta estinto alla data indicata.
Richiesto come possibile fondamento per una sentenza di assoluzione nonostante la prescrizione; la Corte ha spiegato che l'assoluzione ex art.129, comma 2, è ammessa solo se l'inesistenza del fatto o la non riconducibilità all'imputato emergono dagli atti in modo "ictu oculi" e non è il caso in presenza di doppia sentenza conforme.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Norma procedurale citata per il trattamento del ricorso in Cassazione secondo il procedimento emergenziale; utilizzata per inquadrare il rito adottato nel giudizio di legittimità.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamata per i limiti della motivazione del ricorso in Cassazione: l'atto è stato trattato nei limiti strettamente necessari per la decisione.
Massime di principio
- La richiesta formale e tempestiva di partecipazione "da remoto" del difensore è parte dell'esercizio del diritto di difesa: se la sua esecuzione è impedita per responsabilità dell'ufficio giudiziario e ne consegue la mancata partecipazione al dibattimento, può configurarsi un vizio idoneo a determinare l'annullamento della sentenza per violazione del contraddittorio.
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, emerge che il reato si è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio per il profilo penale (estinzione del reato).
- La pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è eccezionale: è ammessa solo se l'inesistenza del fatto o l'insussistenza della responsabilità risulta in modo del tutto evidente e incontestabile dagli atti (caso "ictu oculi"). In presenza di sentenze di merito conformi ciò raramente si verifica.
- Se la sentenza penale annullata riguarda anche condanne civili, la Cassazione può annullare le statuizioni civili e rinviare alla competente giurisdizione civile per la valutazione del risarcimento e delle spese, soprattutto quando il reato è estinto per prescrizione ma permangono questioni civili autonome.
- È consigliabile che la difesa documenti accuratamente (PEC con ricevuta, richieste formali, solleciti) le richieste di partecipazione telematica e qualsiasi mancata risposta dell'ufficio giudiziario, per poter efficacemente dedurre la violazione del diritto di difesa in sede di impugnazione.
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