Cassazione Civile, Ordinanza n. 06530/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta nel 2012 da una società immobiliare per ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia, nei propri confronti, di una donazione con cui una persona fisica aveva trasferito alla figlia la nuda proprietà di un immobile, riservandosi l'usufrutto. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che l'atto fosse anteriore al sorgere del credito da tutelare e che spettasse al creditore provare il dolo preordinato al pregiudizio delle proprie ragioni. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 2901 c.c. e di norme processuali, lamentando: (1) che la Corte territoriale avesse erroneamente collocato la nascita del credito nel luglio 2011, mentre i fatti generatori risalivano al 2007 e quindi erano anteriori alla donazione del gennaio 2011; (2) che non fossero stati considerati elementi indicativi della consapevolezza della debitrice, in particolare la sua asserita gestione di fatto della società e la conoscenza dei movimenti bancari, oltre all'inadempimento di obblighi formativi. La ricorrente contestava inoltre la valutazione delle prove e l'affermazione di tardività dell'allegazione, in appello, di una diversa data di insorgenza del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure di violazione di legge fossero formulate in modo generico, con mera elencazione di norme senza confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 366, comma 6, c.p.c. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la decisione di merito era sorretta da una doppia conforme e perché le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui, in un'azione revocatoria ordinaria proposta assumendo che l'atto dispositivo sia anteriore al debito, è inammissibile mutare in corso di causa il thema decidendum allegando che l'atto sia invece successivo al sorgere del credito; ha quindi ritenuto conforme a tale principio la decisione di merito che aveva qualificato come tardiva la diversa ricostruzione temporale prospettata solo in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato quale norma dell'azione revocatoria ordinaria; la Corte conferma che la sua applicazione va valutata entro il perimetro delle allegazioni e del thema decidendum fissati in primo grado.
È citato tra le norme indicate nel motivo di ricorso, ma la Corte rileva che la doglianza non sviluppa un effettivo confronto con il loro contenuto precettivo.
È evocato per lamentare un vizio della decisione, ma la Corte ne rileva la deduzione meramente assertiva e non specifica.
È evocato insieme ad altre norme processuali senza confronto argomentativo con la sentenza impugnata.
Richiamato a sostegno delle censure sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la rivalutazione del materiale istruttorio è preclusa in cassazione.
Richiamato a sostegno della contestazione del giudizio di merito sulle prove, ma senza idoneo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte osserva che le censure ex n. 3 sono generiche e quelle ex n. 5 sono inammissibili per doppia conforme e perché volte a una nuova valutazione del fatto.
È applicato il principio di specificità del ricorso per cassazione: la mera elencazione delle norme violate non è sufficiente.
La Corte richiama l'inammissibilità delle censure ex art. 360, n. 5, quando sussiste una doppia conforme di merito.
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
La Corte afferma l'inammissibilità del ricorso anche per conformità della decisione impugnata a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È citato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede un confronto specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata: non basta una mera elencazione delle norme asseritamente violate.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito né una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, che restano riservate al giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili quando si limitano a contestare la ricostruzione fattuale già condivisa dai giudici di merito.
- Nell'azione revocatoria ordinaria, una volta impostata la domanda sull'assunto che l'atto dispositivo sia anteriore al credito, è inammissibile mutare in corso di causa il thema decidendum sostenendo che l'atto sia successivo al sorgere del credito, perché ciò amplia indebitamente l'oggetto del giudizio.
- La parte che intenda superare il rilievo di tardività di una nuova allegazione in appello deve dimostrare che essa non comporti un inammissibile ampliamento della domanda originaria.
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