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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29040/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEG e ILOR relativo all'anno d'imposta 1993, fondato su quanto emerso dalle relazioni del curatore fallimentare ex art. 33 legge fallimentare e su attività di verifica della Guardia di Finanza. L'Ufficio contestava omessa fatturazione di operazioni imponibili e contabilizzazione di costi relativi a operazioni inesistenti, oltre alla presenza di ricavi non contabilizzati. Dopo un primo ciclo processuale con cassazione e rinvio, la CTR della Lombardia, sezione di Brescia, respingeva l'appello della curatela. Il fallimento ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dei limiti del giudizio di rinvio, assumendo che la precedente cassazione riguardasse solo l'omessa fatturazione e non anche i costi indeducibili; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che i costi contestati erano stati imputati al 1992 e non al 1993; 3) omessa pronuncia sulle specifiche contestazioni del fallimento circa le fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti; 4) motivazione apparente sulla valutazione degli elementi giustificativi dell'indebita contabilizzazione dei costi; 5) motivazione apparente e omesso esame circa i ricavi non contabilizzati per lire 396.000.000 e sul carattere meramente valutativo della relazione del curatore.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la precedente sentenza di cassazione avesse integralmente cassato la decisione di merito e quindi delimitato correttamente il thema decidendum anche sul punto dei costi per operazioni inesistenti. Ha invece accolto il secondo, il quarto e il quinto motivo, dichiarando assorbito il terzo. In particolare ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse solo apparente: pur esistente sul piano grafico, si risolveva nella pedissequa riproduzione del processo verbale di constatazione, senza considerare le deduzioni della curatela e senza consentire il controllo sulla logicità del ragionamento decisorio, sotto la soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 33 legge fallimentare

    richiamato come base delle relazioni del curatore utilizzate nell'accertamento tributario, senza specifiche questioni interpretative decise dalla Corte

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla CTR come fondamento dei presupposti legittimanti l'accertamento fiscale

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente per denunciare error in procedendo e violazione dei limiti del giudizio di rinvio

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti del giudizio di rinvio nel processo tributario

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della cassazione con rinvio

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    evocato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione: la motivazione meramente apparente non supera tale soglia

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi alla portata della cassazione disposta dalla Corte, ricostruendo correttamente il thema decidendum alla luce del contenuto effettivo della sentenza rescindente.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente sul piano formale, si limita a riprodurre acriticamente atti dell'istruttoria o del verbale di constatazione senza confrontarsi con le specifiche deduzioni delle parti, impedendo il controllo sul ragionamento decisorio.
  • Integra vizio denunciabile in cassazione la motivazione che non consenta di comprendere le ragioni della decisione e non raggiunga il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
  • Quando il ricorso è accolto per motivazione apparente su punti decisivi, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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