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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19198/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario autostradale)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, effettuato con riserva di ripetizione, di somme richieste per la rimozione e successiva riallocazione di linee e impianti elettrici interferenti con lavori di ampliamento della terza corsia dell’autostrada A14. La società autostradale ha agito per ottenere la restituzione di quanto anticipato, sostenendo che, in base alla convenzione generale del 10.7.2000, operasse il principio di preesistenza degli impianti e quindi il costo dovesse gravare integralmente sul gestore elettrico ai sensi dell’art. 5, lett. b), poiché la sede autostradale era preesistente agli impianti. Il gestore elettrico ha invece sostenuto che dovesse applicarsi l’art. 4 della convenzione, relativo alla costruzione di nuove autostrade, richiamando anche l’allegato G che menzionava le ipotesi di nuova/ampliamento autostrada. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che i giudici di merito avessero dato rilievo al solo significato letterale di 'nuove' autostrade, senza considerare il richiamo all’allegato G e la presunta analogia tra nuova costruzione e ampliamento, entrambi riferiti a opere di notevole importanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse in realtà il merito dell’interpretazione contrattuale compiuta dalla Corte d’appello, la quale aveva motivato in modo completo e intelligibile e aveva ritenuto correttamente applicabile l’art. 5 della convenzione, non l’art. 4, perché la fattispecie riguardava un mero ampliamento di un’autostrada già esistente e non una nuova autostrada. La Corte ha ricordato che l’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e che in cassazione non è consentita la mera contrapposizione di una diversa lettura della clausola quando quella adottata sia plausibile e conforme ai criteri ermeneutici. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    Riferito al rito introduttivo del giudizio di primo grado instaurato dalla società autostradale.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    La violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale è censurabile in cassazione solo se la doglianza non si risolva in una mera diversa lettura del contratto.

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame è invocabile solo rispetto a un fatto decisivo; non consente di sindacare il risultato interpretativo quando la motivazione sia esistente e intellegibile.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dalla ricorrente quale criterio ermeneutico per sostenere una diversa interpretazione della convenzione.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato dalla ricorrente quale criterio di interpretazione sistematica della convenzione.

  • art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 13, 1° co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo, non per la mera preferenza di una lettura alternativa.
  • Quando la clausola contrattuale sia compatibile con più interpretazioni plausibili, la parte soccombente non può ottenere una nuova valutazione di merito in sede di legittimità limitandosi a sostenere che la propria lettura sia più convincente.
  • Una motivazione sulla interpretazione contrattuale è viziata solo se apparente o radicalmente insufficiente; se il percorso argomentativo è compiuto e intellegibile, il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito.
  • Nel caso di interferenze tra opere autostradali e impianti di terzi, la distinzione contrattuale tra 'nuova autostrada' e 'ampliamento di autostrada esistente' può essere decisiva per individuare il soggetto tenuto a sopportare i costi di rimozione e riallocazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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