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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22173/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna inflitta in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per avere introdotto all'interno di un istituto penitenziario 4,11 grammi di hashish, pari a circa 7,4 dosi, poi destinati a un detenuto. Deduce quattro motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado e violazione dell'art. 604 c.p.p. per omessa valutazione della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto; 2) violazione di legge e motivazione illogica per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., valorizzando incensuratezza, occasionalità della condotta, minima offensività e gratuità della cessione al compagno; 3) omessa applicazione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che la cessione fosse gratuita e di valore esiguo; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, assumendo di aver spontaneamente consegnato la sostanza alla polizia penitenziaria all'inizio della perquisizione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che le censure siano dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e una lettura alternativa delle risultanze probatorie, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta puntuale, esaustiva e logica. Viene quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    fattispecie riqualificata in detenzione di stupefacente per fini di spaccio di lieve entità; la condotta viene confermata come penalmente rilevante nonostante la modesta quantità di hashish, in ragione del contesto e della destinazione allo spaccio in carcere

  • art. 604 c.p.p.

    invocato per sostenere la nullità della sentenza di primo grado per omessa valutazione della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene infondata la censura perché il giudice di appello ha integrato la motivazione

  • art. 131-bis c.p.

    la non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa perché la condotta, consistita nell'introdurre stupefacente in carcere per cederlo a un detenuto, non consente di ritenere esiguo il danno/offesa

  • art. 62, n. 4, c.p.

    l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è esclusa poiché, a prescindere dal valore economico della sostanza e dalla gratuità della cessione, la valutazione deve considerare anche la pericolosità complessiva e le conseguenze criminose della condotta

  • art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990

    l'attenuante della collaborazione è esclusa perché la ricorrente non ha fornito un contributo utile all'individuazione del cedente, limitandosi a consegnare la sostanza solo dopo essere stata segnalata dall'unità cinofila, in una situazione in cui il rinvenimento era comunque inevitabile

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990

    attenuante negata per mancanza di collaborazione effettiva e utile

  • art. 62, n. 4, c.p.

    la speciale tenuità del danno o del pericolo va apprezzata oltre il solo dato economico, includendo i profili di pericolosità criminale

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando la condotta, pur riguardando una quantità contenuta di stupefacente, sia inserita in un contesto di spiccata pericolosità, come l'introduzione della droga in un istituto penitenziario per la successiva cessione a un detenuto.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. richiede una valutazione complessiva che non si esaurisce nel valore economico del bene o nella gratuità della condotta, ma deve considerare anche la concreta offensività e le conseguenze criminose per il bene giuridico protetto.
  • L'attenuante premiale prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 presuppone una collaborazione effettiva e utile all'individuazione degli autori della cessione o della provenienza della droga; la mera consegna spontanea della sostanza, quando il suo rinvenimento sarebbe comunque inevitabile, non è sufficiente.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del merito già compiuta in modo logico e coerente dal giudice di appello.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che sia esclusa la colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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