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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33376/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società immobiliare poi fallita, all’esito della quale l’Ufficio ha ritenuto che una fattura contabilizzata fosse stata emessa e ricevuta in relazione a un’operazione oggettivamente inesistente. In particolare, la società aveva stipulato un preliminare per l’acquisto di un terreno da altra società del medesimo gruppo, con previsione di acconti rilevanti e successiva compravendita definitiva, ma gli acconti non risultavano versati e il contratto definitivo non era stato stipulato per il sopravvenuto fallimento della promissaria acquirente. L’Amministrazione ha quindi recuperato a tassazione l’IVA indicata in fattura, ritenendo sussistenti gravi indizi di operazione fittizia. Nel giudizio di merito la contribuente aveva eccepito, e i giudici tributari avevano accolto, la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in relazione a imposta armonizzata, ritenendo non pretestuose le osservazioni difensive. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, in combinato con gli artt. 2727 e 2729 c.c. e con richiamo agli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 1972 del 1972, sostenendo che il giudice d’appello avesse mal valutato la prova di resistenza: a fronte di presunzioni gravi circa l’inesistenza dell’operazione, la contribuente non aveva dimostrato l’effettività della stessa, né le sue deduzioni sarebbero state idonee, ex ante, a mutare l’esito del procedimento impositivo. L’Agenzia ha inoltre contestato la motivazione secondo cui l’operazione non avrebbe arrecato danno al Fisco perché, essendo le società appartenenti allo stesso gruppo, avrebbe generato un credito per una e un debito per l’altra.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nelle verifiche fiscali "a tavolino" relative a tributi armonizzati, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera in modo generalizzato, ma la sua violazione comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in concreto elementi difensivi potenzialmente idonei a determinare, con giudizio probabilistico ex ante, un esito diverso del procedimento. Nel caso concreto, la Corte di merito non aveva compiuto un corretto giudizio sulla prova di resistenza, limitandosi ad affermare in modo apodittico che le difese non fossero pretestuose, senza verificare se fossero davvero capaci di incidere sull’esito dell’accertamento. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle verifiche fiscali "a tavolino" riguardanti tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio anche in assenza di una previsione specifica, ma la sua violazione produce invalidità dell’atto solo se il contribuente indica elementi difensivi concreti, potenzialmente idonei a incidere sull’esito dell’accertamento.
  • La verifica della lesione del contraddittorio richiede una prova di resistenza svolta in termini probabilistici ex ante: il giudice deve accertare se le osservazioni del contribuente avrebbero potuto ragionevolmente condurre a un risultato diverso del procedimento impositivo.
  • Non è sufficiente una motivazione meramente assertiva sulla non pretestuosità delle difese del contribuente; il giudice deve confrontarsi in modo effettivo con i fatti allegati e valutarne la concreta capacità di superare gli elementi presuntivi posti a base della pretesa fiscale.
  • Quando l’Ufficio fonda la ripresa su presunzioni di operazione oggettivamente inesistente, il contribuente resta onerato di dimostrare l’effettività delle operazioni contestate secondo il riparto dell’onere della prova.
  • Il fatto che operazione e fatturazione producano, in astratto, effetti fiscali speculari all’interno di un gruppo societario non esclude di per sé la fondatezza della ripresa, se non viene verificata la reale sussistenza dell’operazione economica sottostante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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