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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18298/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di ottemperanza promosso da una società per ottenere l’esecuzione di un giudicato tributario che aveva già riconosciuto il diritto al rimborso di euro 13.011,00, oltre interessi, connesso a benefici fiscali per eventi calamitosi. Poiché l’Agenzia delle entrate non aveva eseguito spontaneamente il pagamento, la società si è rivolta nuovamente al giudice tributario ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha però rigettato l’ottemperanza, ritenendo applicabile l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato, e valorizzando la documentata insufficienza delle risorse stanziate. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di giudicato formale e sostanziale e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, sostenendo che il giudice di merito aveva indebitamente negato l’integrale diritto al rimborso e si era discostato da un orientamento nomofilattico consolidato; con il secondo ha censurato la compensazione delle spese, deducendo che, una volta accolta la domanda, le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza e gravare sull’Amministrazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui, nel giudizio di ottemperanza tributario relativo a rimborsi per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati; in caso di incapienza, deve essere assicurata l’esecuzione integrale del giudicato mediante le procedure di contabilità pubblica, compreso l’ordine di pagamento in conto sospeso. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    È la base normativa del giudizio di ottemperanza in materia tributaria, utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato sul rimborso riconosciuto al contribuente.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    «[…] in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma […]»

    La norma va letta nel senso che, nel giudizio di ottemperanza, non può derivarne una falcidia del diritto patrimoniale già accertato dal giudice; ove vi sia incapienza, devono essere attivate le procedure di contabilità pubblica idonee a dare completa esecuzione al giudicato.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017

    Ha modificato il comma 665 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2014, incidendo sulla disciplina dei rimborsi e dei relativi limiti di spesa.

  • art. 29 d.l. n. 162 del 2019

    È richiamato come ulteriore intervento modificativo del comma 665 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2014.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come parametro del giudicato formale violato dalla sentenza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come parametro del giudicato sostanziale che la decisione di merito avrebbe disatteso.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    È invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle spese di lite nel processo tributario.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulle spese e sulla tutela giurisdizionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono richiamati per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributario avente ad oggetto un giudicato di condanna al rimborso per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati, ma l’eventuale incapienza non consente di ridurre o sterilizzare il diritto patrimoniale già definitivamente accertato.
  • Quando il giudicato riconosce al contribuente un credito di rimborso, l’amministrazione e il giudice dell’ottemperanza devono attivare le procedure di contabilità pubblica necessarie a dare piena esecuzione alla decisione, incluso l’ordine di pagamento in conto sospeso se previsto dalla prassi applicativa.
  • La disciplina speciale sui limiti di spesa va interpretata in modo conforme ai principi costituzionali e convenzionali di tutela del diritto di credito, evitando interpretazioni che producano una falcidia definitiva della prestazione dovuta.
  • Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione con rinvio, le censure sulle spese restano assorbite e sono rimesse al giudice del rinvio.
  • La violazione del giudicato, in sede di ottemperanza, ricorre quando il giudice di merito disattenda il contenuto vincolante della precedente decisione e nega l’integrale attuazione del credito già accertato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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