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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23152/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, un accertamento sintetico nei confronti di un contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il 2009, imputandogli un reddito non dichiarato in relazione al possesso, per il 25%, di un’imbarcazione a vela di 22 metri. In primo grado il ricorso era stato rigettato, ritenendosi che il contribuente si fosse limitato a contestazioni generiche senza dimostrare il fatto impeditivo. In appello, invece, la CTR aveva accolto il gravame del contribuente, affermando che non era stata provata dall’Ufficio la comproprietà dell’imbarcazione, fatto posto a base della presunzione. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2728 e 2697 c.c., sostenendo che, nel "nuovo redditometro", rileva la disponibilità del bene e non la proprietà, e che, non avendo il contribuente partecipato al contraddittorio, gravava su di lui la prova che il maggior reddito derivasse da redditi esenti o soggetti a ritenuta; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la CTR aveva fondato la decisione su un riferimento probatorio asseritamente inesistente o comunque incomprensibile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando i principi richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto decisivo che, nell’accertamento sintetico fondato sul nuovo redditometro, il punto centrale non è la proprietà dell’imbarcazione, ma la disponibilità/spesa riferibile al contribuente e l’eventuale prova contraria. Ha escluso invece la nullità per motivazione apparente, poiché la motivazione della sentenza impugnata, pur con un possibile refuso, restava comprensibile e idonea a far percepire il ragionamento decisorio.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    commi 4, 5, 6 e 7; testo come modificato dal d.l. n. 78 del 2010

    L’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta; al contribuente spetta la prova contraria del finanziamento con redditi diversi, esenti, soggetti a ritenuta o comunque esclusi dalla base imponibile. Nel nuovo redditometro non è centrale la titolarità formale del bene, ma la riferibilità della spesa/disponibilità al contribuente.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni legali e riparto dell’onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, se il fatto generatore della presunzione è contestato, l’Amministrazione deve provarne la riferibilità al contribuente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma invocata nel motivo di nullità per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Norma invocata nel motivo di nullità per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norma invocata nel motivo di nullità per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce, in linea con le Sezioni Unite, che il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e che è denunciabile solo l’anomalia motivazionale radicale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese in sede di rinvio.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la regolazione delle spese in sede di rinvio.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l’interpretazione della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza costituzionale per affermare la compatibilità del redditometro con il principio di capacità contributiva.

  • art. 4 d.m. 24/12/2012

    Prevede la prova contraria del contribuente circa il finanziamento delle spese e il diverso ammontare delle spese attribuite.

  • art. 2, comma 1, d.m. 24/12/2012

    Le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

  • art. 3, comma 2, d.m. 10/9/1992

    Richiamato per affermare che, nel vecchio redditometro, la disponibilità del bene rileva indipendentemente dalla titolarità giuridica formale.

Massime di principio

  • Nel nuovo redditometro ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 la determinazione sintetica del reddito si fonda sulle spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente; pertanto, la verifica non deve concentrarsi sulla sola titolarità formale del bene, ma sulla riferibilità della spesa o della disponibilità del bene al contribuente.
  • Se il contribuente contesta in giudizio il fatto costitutivo della presunzione posta a base dell’accertamento sintetico, l’Amministrazione finanziaria resta onerata della prova di quel fatto, non potendo limitarsi a invocare in astratto la presunzione legale.
  • La prova contraria nel redditometro consiste nella dimostrazione che le spese sono state finanziate con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o da soggetti terzi, oppure che il loro ammontare è diverso da quello attribuito dall’Ufficio.
  • La disponibilità di beni-indice di capacità contributiva, nel sistema previgente e in quello vigente, ha rilevanza reddituale indipendentemente dalla titolarità giuridica formale del bene, poiché ciò che conta è la concreta situazione fattuale idonea a rivelare capacità di spesa.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione; non basta una motivazione sintetica, imperfetta o suscettibile di refuso, se il ragionamento decisorio resta comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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