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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28353/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391 c.p.c., deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. nell'ordinanza di legittimità che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso contro la sentenza d'appello. In sostanza sostenevano che la Corte avesse mal percepito i motivi del ricorso originario: secondo loro non avevano semplicemente contrapposto una lettura alternativa del contratto di transazione, ma avevano denunciato la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., valorizzando tutte le clausole contrattuali e il comportamento delle parti, nonché la delibera comunale del 20 marzo 1996, da cui avrebbe dovuto desumersi che alcuni terreni non rientravano nella transazione del 1997. Inoltre lamentavano che la Corte avesse omesso di rilevare d'ufficio la nullità, almeno parziale, della transazione per mancata copertura di spesa per alcune particelle, deduzione che a loro dire era già contenuta nel ricorso originario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un vero errore di fatto revocatorio, ma mirassero a contestare valutazioni di diritto e il ragionamento decisorio della precedente ordinanza. In particolare, l'asserita errata interpretazione dei motivi di ricorso non costituisce errore revocatorio quando la Corte abbia comunque deciso sul motivo, sia pure con una motivazione ritenuta non condivisa dalla parte; analogamente, il mancato rilievo officioso di una nullità attiene a una valutazione giuridica e non a una falsa percezione del fatto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna al pagamento dei compensi, delle spese vive e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    è la norma che consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto decisivo, non essendo configurabile quando si censuri la valutazione giuridica o l'interpretazione degli atti.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come primo canone ermeneutico invocato dai ricorrenti per sostenere la diversa interpretazione del contratto di transazione.

  • art. 1362 e ss. c.c.

    le regole legali di interpretazione del contratto devono essere specificamente indicate e dedotte come violate per censurare l'accertamento di merito sulla volontà delle parti.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di porre a carico del ricorrente soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo, immediatamente verificabile dagli atti, e non può consistere in un errore di giudizio o in una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • Non integra errore di fatto la censura che, sotto la veste della revocazione, miri a contestare l'interpretazione giuridica dei motivi di ricorso o la valutazione della loro ammissibilità compiuta dal giudice di legittimità.
  • Quando la Corte si sia pronunciata sul motivo di ricorso, anche senza esaminare analiticamente tutte le argomentazioni svolte, non è esperibile la revocazione se il vizio dedotto riguarda in realtà una errata considerazione dell'oggetto della censura.
  • L'accertamento della volontà contrattuale e dell'oggetto di una transazione è indagine di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, che devono essere puntualmente indicati.
  • La deduzione del mancato rilievo officioso di una nullità non integra, di regola, errore di fatto revocatorio, perché richiede un apprezzamento giuridico sulla validità dell'atto e non la mera percezione di un fatto processuale incontestabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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