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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27251/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per omesso o carente versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta 2005, derivante da controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Mod. Unico 2006. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta e che l'Ufficio non avrebbe instaurato il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione a ruolo; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 6, comma 4, L. n. 212/2000, assumendo che l'Ufficio disponesse già della documentazione necessaria e non dovesse quindi richiederla al contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, perché non indicava quali specifici documenti la CTR avrebbe omesso di esaminare; ha inoltre osservato che la doglianza sul mancato invio dell'avviso/comunicazione bonaria non risultava adeguatamente prospettata come motivo di illegittimità della cartella e, in ogni caso, dagli atti risultava una comunicazione propedeutica inviata dall'Ufficio. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, non essendo chiarito quali documenti l'Amministrazione avrebbe omesso di esaminare né il contenuto dell'autocertificazione prodotta. Nulla è stato disposto per le spese per mancata costituzione effettiva delle intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo formale e la relativa comunicazione all'esito possono rilevare ai fini della legittimità della cartella; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

  • art. 6, comma 4, L. n. 212/2000

    La censura relativa alla richiesta documentale dell'Ufficio è stata ritenuta inammissibile perché non specificava quali documenti già in possesso dell'Amministrazione sarebbero stati trascurati e quale fosse il contenuto dell'autocertificazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il ricorrente lo ha invocato per denunciare un omesso esame di documenti, ma la Corte ha evidenziato che il motivo era formulato in modo generico e non autosufficiente.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato quanto alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure fondate sull'omesso esame di documenti devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare con precisione quali documenti siano stati trascurati e perché il loro esame avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • La doglianza relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio o alla mancata comunicazione dell'esito del controllo deve emergere in modo chiaro dagli atti e dai motivi di impugnazione; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di esaminare documenti già in suo possesso non può essere prospettata in modo meramente assertivo, ma richiede la puntuale indicazione dei documenti e del loro contenuto rilevante.
  • In sede di legittimità, la genericità del motivo e la mancanza di autosufficienza determinano l'inammissibilità del ricorso senza scrutinio del merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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