Cassazione Civile, Ordinanza n. 27251/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per omesso o carente versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta 2005, derivante da controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Mod. Unico 2006. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta e che l'Ufficio non avrebbe instaurato il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione a ruolo; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 6, comma 4, L. n. 212/2000, assumendo che l'Ufficio disponesse già della documentazione necessaria e non dovesse quindi richiederla al contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, perché non indicava quali specifici documenti la CTR avrebbe omesso di esaminare; ha inoltre osservato che la doglianza sul mancato invio dell'avviso/comunicazione bonaria non risultava adeguatamente prospettata come motivo di illegittimità della cartella e, in ogni caso, dagli atti risultava una comunicazione propedeutica inviata dall'Ufficio. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, non essendo chiarito quali documenti l'Amministrazione avrebbe omesso di esaminare né il contenuto dell'autocertificazione prodotta. Nulla è stato disposto per le spese per mancata costituzione effettiva delle intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Il controllo formale e la relativa comunicazione all'esito possono rilevare ai fini della legittimità della cartella; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
art. 6, comma 4, L. n. 212/2000
La censura relativa alla richiesta documentale dell'Ufficio è stata ritenuta inammissibile perché non specificava quali documenti già in possesso dell'Amministrazione sarebbero stati trascurati e quale fosse il contenuto dell'autocertificazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente lo ha invocato per denunciare un omesso esame di documenti, ma la Corte ha evidenziato che il motivo era formulato in modo generico e non autosufficiente.
Richiamato quanto alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure fondate sull'omesso esame di documenti devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare con precisione quali documenti siano stati trascurati e perché il loro esame avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
- La doglianza relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio o alla mancata comunicazione dell'esito del controllo deve emergere in modo chiaro dagli atti e dai motivi di impugnazione; in difetto, la censura è inammissibile.
- La violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di esaminare documenti già in suo possesso non può essere prospettata in modo meramente assertivo, ma richiede la puntuale indicazione dei documenti e del loro contenuto rilevante.
- In sede di legittimità, la genericità del motivo e la mancanza di autosufficienza determinano l'inammissibilità del ricorso senza scrutinio del merito.
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