Cassazione Penale, Sentenza n. 23911/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11/06/2021 della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna del Tribunale di Forlì (21/06/2018) a sei mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 4 I. n. 110/75. Il ricorso articolava quattro motivi: (a) mancata applicazione dell'istituto dell'oblazione; (b) mancata restituzione degli atti al Pubblico ministero a seguito del rigetto dell'istanza di oblazione; (c) errata valutazione della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; (d) eccessiva severità della pena inflitta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse del 11/06/2021 con riserva del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione (art. 544, comma 3, c.p.p.). Tale termine di 60 giorni è scaduto il 10/08/2021 in periodo di sospensione dei termini processuali ex lege n. 742/1969; pertanto il termine di 45 giorni per proporre il ricorso per cassazione (art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.) è decorrente dal 10/09/2021 ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c) c.p.p., e sarebbe spirato il 15/10/2021. Il ricorso è stato invece depositato il 20/10/2021, con cinque giorni di ritardo, per cui è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Consente l'invio delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in forma scritta per la requisitoria; qui è citato per indicare che il Procuratore generale ha trasmesso conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la riserva del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza. La Corte ha utilizzato questa norma per determinare il termine di deposito della motivazione (scaduto il 10/08/2021).
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso le sentenze penali; la Corte ha applicato questo termine per valutare la tempestività del ricorso.
art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Regola il decorso del termine di impugnazione quando il deposito della motivazione cade in periodi di sospensione; la Corte l'ha invocata per fissare l'inizio del termine di 45 giorni al 10/09/2021.
legge 7 ottobre 1969, n. 742
Norma che disciplina la sospensione dei termini processuali in determinati periodi (sospensione estiva). La Corte ha tenuto conto della sospensione per spostare i termini e calcolare la scadenza effettiva per proporre il ricorso.
Norma sostanziale che riguarda il reato contestato al ricorrente; la sentenza impugnata riguarda la condanna per il reato previsto da tale articolo (la decisione di merito relativa alla sussistenza degli elementi del reato è stata impugnata ma non esaminata dalla Cassazione per inammissibilità procedurale).
Massime di principio
- Se la sentenza di merito è pronunciata con riserva del deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 c.p.p., il termine di impugnazione ordinario non decorre fino alla scadenza del termine di deposito della motivazione.
- I periodi di sospensione dei termini processuali (es. legge n. 742/1969) devono essere considerati nel calcolo dei termini per impugnare: il mancato rispetto di tale computo può rendere il ricorso inammissibile per tardività.
- La Cassazione è rigorosa sul rispetto dei termini processuali: il deposito anche di pochi giorni oltre la scadenza determina inammissibilità del ricorso e conseguenti condanne per spese e ammende.
- In presenza di scadenze ravvicinate è essenziale che il difensore annoti e verifichi formalmente le date di deposito della motivazione e della dichiarazione di irrevocabilità, per tempestivamente proporre il ricorso o adottare rimedi procedurali (es. istanze urgenti, verifiche presso la cancelleria).
- Quando il rigetto dell'istanza riguarda istituti come l'oblazione, è comunque necessario rispettare i termini processuali per impugnare la decisione, altrimenti il merito delle questioni non verrà esaminato dalla Cassazione.
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