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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22333/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a omesso o inesatto versamento di IRPEF, addizionali e IRAP per l'anno d'imposta 2006. Sosteneva che l'iscrizione a ruolo fosse illegittima perché fondata su un avviso di accertamento mai validamente notificato: in particolare deduceva l'inesistenza giuridica della notifica per mancanza della relata, la nullità della notifica per difetto degli adempimenti richiesti dall'art. 140 c.p.c. nel caso di irreperibilità temporanea, la conseguente illegittimità del ruolo e della cartella. In via ulteriore contestava la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo ex art. 43 d.P.R. 600/1973 e il merito della pretesa, sostenendo che il recupero riguardasse un contributo in conto impianti non imponibile, erroneamente qualificato come sopravvenienza attiva in conto capitale. Nel giudizio di legittimità la Corte ha esaminato soprattutto i primi tre motivi, relativi alla validità della notifica dell'avviso e alla derivata legittimità del ruolo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale. Ha ritenuto che la relata di notifica dell'avviso di accertamento non contenesse le attestazioni indispensabili sul mancato reperimento del destinatario e delle altre persone abilitate alla ricezione, né sul compimento delle ricerche presupposte per l'uso del procedimento ex art. 140 c.p.c.; ha quindi affermato la nullità della notifica dell'avviso di accertamento e, di conseguenza, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare anche le questioni assorbite relative alla decadenza dal potere di accertamento, al merito della pretesa fiscale e al ricorso incidentale della concessionaria sulla legittimazione passiva, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 148 c.p.c.

    È richiamato come norma sulla forma della notificazione; la Corte esclude che possa considerarsi valida una notifica priva di relata idonea a documentare le attività eseguite dall'ufficiale notificatore.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione all'onere probatorio: la regolarità della notificazione deve risultare dalla relata, quale documento esclusivo delle attività notificatorie.

  • art. 140 c.p.c.

    Il ricorso al procedimento per irreperibilità temporanea è legittimo solo se dalla relata risultano espressamente il mancato reperimento del destinatario o dei soggetti abilitati alla ricezione, e gli ulteriori adempimenti previsti; la mancanza di tali attestazioni comporta nullità della notifica.

  • art. 139 c.p.c.

    È indicato come disciplina della consegna preferibile, da cui il procedimento ex art. 140 c.p.c. costituisce un successivo sviluppo solo quando la consegna personale o a soggetti alternativi non sia stata possibile.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato solo come parametro della dedotta decadenza dal potere di accertamento, questione rimessa al giudice di rinvio e non decisa nel merito dalla Corte.

  • art. 140 cod. proc. civ.

    Viene ribadito che la notifica per irreperibilità temporanea richiede una relata che documenti puntualmente i presupposti e gli adempimenti del procedimento.

Massime di principio

  • La notifica degli atti impositivi eseguita secondo il rito dell'irreperibilità temporanea è valida solo se dalla relata di notifica risultano in modo espresso e puntuale sia le ricerche compiute sia l'effettiva impossibilità di consegna al destinatario o agli altri soggetti legittimati a ricevere l'atto.
  • La relata di notifica costituisce la fonte esclusiva della prova delle attività svolte dal notificatore: la regolarità della notificazione non può essere dimostrata con elementi aliunde, né desunta per implicito dalla sola adozione del modello notificatorio ex art. 140 c.p.c.
  • Se la notificazione dell'avviso di accertamento è nulla, è illegittima anche la successiva iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento che su quell'avviso si fonda.
  • L'accoglimento del motivo sulla nullità della notifica assorbe le ulteriori censure relative alla decadenza dal potere di accertamento e al merito della pretesa fiscale, che restano devolute al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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