Cassazione Civile, Ordinanza n. 28938/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva convenuto la Provincia chiedendo, in via principale, il pagamento di somme a titolo di arricchimento senza causa per lavori di ampliamento dei locali e per l'acquisto di arredi e attrezzature eseguiti nell'ambito di un rapporto originariamente qualificato come locazione di azienda e poi, secondo la prospettazione attorea, trasformato in concessione di servizio pubblico. La società sosteneva di aver sopportato costi superiori a quelli preventivati, con conseguente vantaggio patrimoniale per la controparte. La Provincia eccepiva l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per sussidiarietà rispetto alle azioni tipiche da contratto e la prescrizione, oltre a proporre domanda riconvenzionale per oneri accessori. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava, ritenendo che le migliorie e gli acquisti fossero connessi al rapporto locatizio originario e dovessero essere fatti valere, se del caso, con le azioni tipiche previste dalla disciplina della locazione/affitto di azienda, non con l'azione generale di arricchimento. In cassazione la società deduceva: omesso esame di fatti decisivi, violazione di legge e nullità della sentenza per non avere la Corte di merito ravvisato una soluzione di continuità tra locazione e concessione e per non avere qualificato la pretesa come regolabile ex art. 2041 c.c.; inoltre lamentava omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per non aver considerato una pretesa subordinata ex artt. 1592 e 1593 c.c.; infine censurava il rigetto del gravame incidentale sugli oneri accessori e la valutazione delle prove e delle contestazioni sulle tabelle millesimali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sul vizio motivazionale perché volte, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e non l'esame di fatti storici decisivi non considerati. Ha reputato corretta la decisione di merito nel negare l'azione di arricchimento senza causa, poiché essa è sussidiaria e non esperibile quando la situazione è riconducibile a un titolo contrattuale e a rimedi tipici; nel caso concreto le pretese relative a migliorie e arredi dovevano semmai essere fatte valere nell'ambito della disciplina della locazione/affitto di azienda. Ha inoltre escluso che fosse configurabile una domanda implicita di migliorie ex artt. 1592 e 1593 c.c., trattandosi di domanda diversa e non oggetto di contraddittorio. Quanto alla censura sugli oneri accessori, l'ha dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per genericità, osservando che il motivo non indicava adeguatamente il contenuto del documento richiamato e che, in realtà, si contestava un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
azione di arricchimento senza causa
ha natura sussidiaria e non è esperibile quando la pretesa trovi causa in un rapporto contrattuale o in rimedi tipici azionabili dal creditore
richiamato nel quadro della disciplina della locazione, quale possibile base del rapporto originario
costituisce, insieme all'art. 1593 c.c., il rimedio tipico richiamato per le migliorie/esborsi effettuati dal conduttore
costituisce, insieme all'art. 1592 c.c., il rimedio tipico richiamato per le migliorie/esborsi effettuati dal conduttore
richiamato dalla ricorrente nel novero delle norme sulla locazione/affitto d'azienda
richiamato dalla ricorrente nel novero delle norme invocate
il vizio di omesso esame è inammissibile se mira, in realtà, a una rivalutazione del merito e non alla mancata considerazione di fatti storici decisivi
le censure di violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di diversa ricostruzione del fatto o della domanda
la nullità per carenza di motivazione non ricorre quando la sentenza d'appello espone chiaramente le ragioni della decisione
la motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice
non vi è omessa pronuncia quando la pretesa invocata in cassazione è diversa da quella effettivamente dedotta e non risulta ritualmente devoluta
il ricorso deve riportare e localizzare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, altrimenti la censura è inammissibile
la violazione dell'onere della prova non può essere dedotta per contestare in cassazione il mero apprezzamento delle risultanze istruttorie
norma processuale che ha consentito la trattazione in adunanza camerale
art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'azione generale di arricchimento senza causa è subordinata alla mancanza di un titolo contrattuale o di rimedi tipici azionabili per la medesima utilità patrimoniale; se il rapporto è riconducibile a un contratto, la pretesa deve essere fatta valere con gli strumenti previsti dalla disciplina specifica.
- Le migliorie o gli esborsi sostenuti dal conduttore o dall'affittuario durante la vigenza del rapporto non possono essere automaticamente fatti valere ex art. 2041 c.c. se la vicenda è regolata da norme speciali del contratto in essere.
- In sede di legittimità il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di uno o più fatti storici decisivi; non è consentito usarlo per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura della vicenda.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è correttamente proposta solo se il giudice abbia realmente invertito o alterato il riparto dell'onere probatorio; non quando si censuri, in sostanza, la valutazione delle prove compiuta dal merito.
- La censura di omessa pronuncia o di vizio di motivazione non è fondata se la sentenza impugnata contiene una motivazione chiara e riferita alle domande effettivamente proposte; la qualificazione della domanda non può essere alterata in cassazione quando la diversa domanda non sia stata ritualmente introdotta nel contraddittorio.
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