Cassazione Civile, Ordinanza n. 13960/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Una società ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di numerose cartelle per tributi erariali e locali, tra cui IVA, IRPEG, ICIAP, tassa automobilistica, diritto annuale camerale, IRAP e IRES, oltre accessori. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; in appello la CTR del Lazio ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla pretesa per diritti camerali e ha accolto solo parzialmente il gravame. La società ha quindi proposto tre ricorsi per cassazione avverso la medesima sentenza, poi riuniti. I motivi esaminati sono stati sostanzialmente due: (1) violazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 24 Cost., perché la CTR avrebbe applicato alla riscossione dei crediti tributari la prescrizione decennale invece di quella quinquennale; (2) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., perché la CTR avrebbe ritenuto non prescritta una cartella per IVA e IRES 2007 sulla base dell'effetto interruttivo del preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2014, atto che la ricorrente riteneva non idoneo a interrompere la prescrizione.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi proposti contro la medesima sentenza e li ha rigettati tutti. Ha affermato che i crediti erariali per imposte come IVA e IRES sono soggetti, in difetto di una diversa previsione di legge, alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., perché l'obbligazione tributaria non è una prestazione periodica in senso civilistico, ma nasce da autonome verifiche annuali dei presupposti impositivi. Ha inoltre ritenuto che il preavviso di fermo amministrativo sia atto idoneo a interrompere la prescrizione, in quanto contiene la comunicazione della pretesa fiscale e vale come richiesta di pagamento con avviso dell'imminente iscrizione del fermo in caso di inadempimento. Conseguentemente, la decisione d'appello è stata confermata e la società ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle controparti costituite.
Norme richiamate
La prescrizione quinquennale prevista per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi non si applica ai crediti tributari oggetto della controversia, perché l'obbligazione fiscale ha autonomia per singolo periodo d'imposta.
Costituisce il termine ordinario di prescrizione applicabile ai crediti erariali in assenza di una disposizione speciale che preveda un termine più breve.
Il preavviso di fermo amministrativo è stato ritenuto atto idoneo a interrompere la prescrizione perché contiene la manifestazione della pretesa creditoria e la richiesta di pagamento.
L'effetto interruttivo derivante dal preavviso di fermo comporta il rinnovarsi del termine prescrizionale secondo le regole ordinarie.
art. 24 Cost.
La dedotta violazione del diritto di difesa è stata ritenuta infondata, poiché la qualificazione del termine prescrizionale e la valutazione dell'atto interruttivo sono state affrontate secondo diritto vivente.
I ricorsi avverso la stessa sentenza sono stati riuniti perché separatamente proposti contro il medesimo provvedimento.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- I crediti tributari relativi a imposte erariali, in assenza di una diversa previsione legale, si prescrivono nel termine ordinario decennale e non nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., poiché l'obbligazione fiscale non è una prestazione periodica civilisticamente intesa.
- Il singolo debito d'imposta, pur riferito a periodi annuali, nasce da autonome verifiche dei presupposti impositivi; perciò ciascun credito va considerato autonomo ai fini della prescrizione.
- Il preavviso di fermo amministrativo costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario quando contenga la comunicazione della pretesa e la richiesta di pagamento con avviso della conseguente iscrizione del fermo in caso di mancato adempimento.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, rileva la funzione sostanziale dell'atto e il suo contenuto informativo nei confronti del debitore, non la sua mera denominazione formale.
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