Cassazione Penale, Sentenza n. 24532/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda due operatori di polizia stradale che, in relazione alla relazione di servizio del 18 agosto 2020, avevano attestato circostanze non conformi al vero sulla condotta di guida di due automobilisti poi denunciati per aver ingaggiato una gara di velocità su strada urbana. In primo grado erano stati condannati; la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 25 novembre 2025, li aveva assolti dal delitto di calunnia e, per il residuo falso ideologico in atto pubblico, aveva rideterminato la pena, confermando anche le statuizioni civili. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge per mancata applicazione della diminuzione per il rito abbreviato in sede di rideterminazione della pena; 2) vizio di motivazione per asserita contraddizione tra l'assoluzione dalla calunnia e la conferma del falso ideologico, sostenendo che i passaggi contestati della relazione attinessero a valutazioni e non a fatti direttamente percepiti, che il dolo del falso sarebbe mancato, e che il falso fosse comunque innocuo; 3) analoga censura sulle statuizioni civili, assumendo che l'assoluzione dal capo di calunnia avrebbe dovuto comportare la riduzione del risarcimento. La Cassazione ha ritenuto il secondo e il terzo motivo inammissibili, mentre ha accolto il primo motivo limitatamente al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo, rilevando che, dopo la parziale riforma in appello con assoluzione dal reato di calunnia e conferma della responsabilità per falso ideologico, la Corte territoriale aveva rideterminato la pena senza applicare nuovamente la diminuente per il rito abbreviato. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in mesi otto di reclusione. Per il resto, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Sono state inoltre poste a carico degli imputati le spese di assistenza delle parti civili nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il falso ideologico in atto pubblico richiede dolo generico, cioè consapevolezza e volontà della falsa attestazione; non è richiesta un'intenzione ulteriore di nuocere o di ingannare. La condotta è punibile quando il pubblico ufficiale attesta come direttamente percepiti fatti non corrispondenti al vero.
Richiamato per distinguere il dolo della calunnia rispetto a quello del falso: l'eventuale errore sulla qualificazione penale del fatto denunciato non esclude di per sé il dolo della falsa attestazione.
È stata ritenuta possibile l'annullamento senza rinvio perché la rideterminazione della pena, in questo caso, non richiedeva valutazioni discrezionali.
Norma invocata per dedurre violazione di legge sulla mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per la modalità di enunciazione sintetica dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel falso ideologico in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico: occorre la coscienza e volontà di attestare il falso, senza bisogno di animus nocendi o decipiendi.
- La distinzione tra calunnia e falso ideologico impone di separare il piano della rappresentazione soggettiva della responsabilità altrui dal piano della veridicità delle circostanze attestante come direttamente percepite: l'esclusione del dolo di calunnia non implica automaticamente l'esclusione del dolo del falso.
- La falsa attestazione non è innocua quando incide sul nucleo rappresentativo e probatorio dell'atto; l'innocuità è configurabile solo per difformità marginali, prive di riflesso sul significato documentale dell'atto.
- In sede di riforma della sentenza e di nuova determinazione della pena, la diminuente per il rito abbreviato deve essere nuovamente applicata sulla pena così rideterminata per il residuo reato.
- L'assoluzione da uno dei reati contestati non comporta automaticamente la riduzione del risarcimento civile se permane un diverso fatto-reato idoneo a fondare autonomamente il danno.
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