Cassazione Penale, Sentenza n. 11786/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.), denunciando: 1) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa, sostenendo l'assenza di prove di un contributo attivo (richiamando le Sez. Unite Modaffari); 2) mancata dimostrazione delle esigenze cautelari, in particolare dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva; 3) non adeguatezza della misura carceraria, essendo l'imputato gravato da un unico precedente risalente al 1998 e non coinvolto in indagini recenti (es. "Scrigno").
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondati i rilievi del Tribunale del Riesame che avevano valorizzato intercettazioni e altri elementi indiziari (contatti persistenti con esponenti di vertice del sodalizio, attività estorsive nel settore ortofrutticolo, coinvolgimento in estorsioni "cavallo di ritorno", sostentamento di un ergastolano) idonei a dimostrare la permanente adesione del Gigante all'associazione mafiosa e la sua autorità all'interno del gruppo. La Corte ha richiamato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione relativa sulle esigenze cautelari e presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere) e ha ritenuto che le allegazioni difensive non la abbiano vinta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; è stata altresì disposta la comunicazione del provvedimento al detenuto da parte del direttore dell'istituto.
Norme richiamate
Il reato contestato è la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione in forza di intercettazioni, rapporti con esponenti di vertice, attività estorsive e comportamenti tipici dell'associato (sostentamento di un affiliato ergastolano).
Applicata dalla Corte come fonte della doppia presunzione: presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e presunzione "assoluta" (secondo la giurisprudenza citata) sull'adeguatezza della custodia in carcere per i delitti associativi di tipo mafioso; pertanto il giudice è tenuto solo a verificare l'eventuale esistenza di elementi che smentiscano la continuità del vincolo associativo.
Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha precisato che, rispetto all'art. 275, comma 3, c.p.p., la presunzione speciale di quest'ultima prevale e non è vinta dal solo decorso del tempo.
art. 616 c.p.p. (o art. 616 codice di rito)
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, come conseguenza del rigetto del ricorso.
comma 1‑ter dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Disposizione richiamata per l'onere del direttore dell'istituto di detenzione di comunicare al detenuto il contenuto del provvedimento della Corte.
Massime di principio
- In casi di reato associativo di tipo mafioso, la precedente condanna per 416‑bis, se integrata da elementi attuali (intercettazioni, contatti con vertici, partecipazione o organizzazione di estorsioni, sostegno ad affiliati), giustifica la ricostruzione della persistenza del vincolo e dei gravi indizi.
- L'art. 275, comma 3, c.p.p. crea una presunzione favorevole all'applicazione della custodia cautelare: la difesa deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione del vincolo associativo; il mero decorso del tempo o argomentazioni generiche non sono sufficienti a superarla.
- In procedimenti per associazione mafiosa, l'adeguatezza della misura carceraria è considerata, secondo la giurisprudenza citata, presumibilmente necessaria; il giudice non è obbligato a dimostrare in positivo il pericolo di reiterazione se non emergono segnali effettivi di distacco dall'associazione.
- Elementi indiziari anche se isolatamente non probatori (intercettazioni, rapporti, partecipazione economica o di supporto ai membri) possono, nel loro complesso, integrare i requisiti per la conferma di misure cautelari quando concorrono a delineare una situazione di ruolo e continuità nell'ambito del sodalizio.
- Per contestare efficacemente misure cautelari in materia mafiosa è strategico produrre prove di discontinuità concrete (es. prova di inattività criminale, testimonianze credibili di distacco, documentazione di rapporti leciti e stabili nella società) piuttosto che argomentazioni generiche basate sul tempo trascorso.
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