Cassazione Civile, Ordinanza n. 03317/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione esecutiva immobiliare intrapresa sulla base di un assegno bancario di euro 50.000. Il soggetto poi ricorrente ha dedotto che il titolo fosse stato smarrito, non autentico e indebitamente messo in circolazione, chiedendo sia l'accertamento incidentale dell'inesistenza di un rapporto causale o debitorio tra le parti, sia il risarcimento dei danni; in separato giudizio ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far dichiarare l'inesistenza del diritto della controparte a procedere esecutivamente e ottenere anche il risarcimento ex art. 96 c.p.c. I motivi di ricorso per cassazione erano tre: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che l'onere probatorio sulla mancanza di causa del rilascio del titolo fosse stato erroneamente posto a suo carico e che la consegna dell'assegno non potesse che trovare causa nelle allegazioni della controparte; 2) violazione degli artt. 782, 1325 n. 4, 1419 e 1421 c.c., per non avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio la nullità della presunta donazione sottostante per difetto di forma, richiamando la giurisprudenza sul rilievo officioso delle nullità; 3) violazione degli artt. 782 e 1325 n. 4 c.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse affrontato nel merito la nullità dell'atto di liberalità e sostenendo che la dazione dell'assegno, per importo e contesto, non potesse essere ricondotta a liberalità di modico valore ma solo a donazione diretta soggetta a forma solenne.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di titolo di credito/promessa di pagamento, l'onere di allegare e provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale grava sul debitore cartolare che contesta il titolo; ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva tempestivamente allegato né provato la causa di liberalità e che la mera contestazione generica dell'assenza di rapporto non equivaleva all'allegazione di una donazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva escluso il rilievo officioso della nullità non già per negazione astratta del principio, ma perché la dedotta donazione era stata prospettata tardivamente, sicché mancava una rituale allegazione del negozio da cui far emergere la nullità. È stato ribadito che il rilievo officioso di una nullità sostanziale è possibile solo su fatti ritualmente introdotti o comunque acquisiti al processo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché privo di reale confutazione della ratio già indicata, sia perché mirava a una rilettura del merito istruttorio non consentita in cassazione; inoltre le ulteriori deduzioni sulla non applicabilità dell'art. 2034 c.c. sono state considerate nuove e quindi non esaminabili. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale richiamato dal titolo di credito grava su chi contesta il titolo, cioè sul debitore cartolare.
La promessa di pagamento/riconoscimento del debito dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria fornita dall'emittente e deve essere anche valido; se il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto, il titolo è privo di effetti.
È richiamato quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta avverso la procedura esecutiva immobiliare.
È richiamato nella domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per dedurre violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È la norma processuale invocata per il vizio di motivazione/omesso esame nei limiti consentiti.
È richiamato in relazione alla forma solenne richiesta per la donazione diretta.
È richiamato per il requisito della forma quale elemento essenziale del contratto quando prescritto dalla legge.
È invocato per la nullità parziale/estensione della nullità al negozio sottostante.
È richiamato a sostegno del rilievo officioso della nullità da parte del giudice, ma solo se la questione emerga da fatti ritualmente introdotti.
È evocato per qualificare la donazione diretta del titolo di credito nel rapporto di liberalità tra le parti.
È menzionato per escludere la ricorrenza di un'obbligazione naturale; la Corte osserva però che la relativa deduzione era nuova in cassazione.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che, dato l'importo dell'assegno, non si trattasse di donazione di modico valore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di titolo di credito o promessa di pagamento, chi contesta il diritto del beneficiario deve allegare e provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, non potendo limitarsi a una contestazione meramente generica dell'assenza di causa.
- Il rilievo officioso della nullità negoziale è ammissibile solo se il fatto costitutivo del negozio da scrutinare risulta ritualmente introdotto nel processo o comunque acquisito agli atti; il giudice non può far emergere d'ufficio una nullità fondata su un fatto rimasto estraneo alle allegazioni tempestive delle parti.
- Una censura di cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o quando richiede una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- La qualificazione della dazione di un titolo di credito come liberalità diretta comporta, secondo la prospettazione valorizzata dalla Corte, l'applicazione della forma prescritta per la donazione nel rapporto base tra le parti.
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