Cassazione Civile, Ordinanza n. 09546/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mutuante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo intercorso tra una società italiana e una società brasiliana, con erogazione negli anni 2012-2013 di complessivi euro 460.000, mai restituiti. La società mutuante ha agito per ottenere la restituzione del capitale con gli interessi pattuiti. La società mutuataria ha resistito sostenendo che, ai fini della legge applicabile, dovesse applicarsi il diritto brasiliano in base al Regolamento Roma I, assumendo che la prestazione caratteristica del mutuo fosse la restituzione della somma da parte del mutuatario e che, avendo essa sede in Brasile, il credito fosse soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dal codice civile brasiliano. In Cassazione ha dedotto violazione di legge, censurando la sentenza d'appello per aver erroneamente applicato la legge italiana e per aver qualificato il mutuo come contratto di prestazione di servizi riconducibile alla legge del paese del prestatore, sostenendo che tale nozione richiede un operatore professionale del settore creditizio, non presente nel caso di specie, e che la prestazione caratteristica del mutuo sarebbe la restituzione gravante sul mutuatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Brescia. Ha affermato che, in mancanza di scelta della legge applicabile e di convenzione specifica tra Italia e Brasile, si applica il Regolamento Roma I; che il contratto di mutuo, per la sua causa tipica, va ricondotto alla nozione di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. b), e che tale nozione non richiede la qualifica di operatore professionale del settore creditizio, essendo sufficiente un'attività di finanziamento contro corrispettivo. Di conseguenza, essendo la società mutuante stabilita in Italia, la legge applicabile è quella italiana; resta quindi irrilevante il richiamo al paragrafo 2 dell'art. 4, che opera solo quando il contratto non sia già coperto dal paragrafo 1. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura del mutuo; la Corte non ne trae una regola autonoma decisiva, ma lo considera nel quadro della qualificazione del contratto ai fini della legge applicabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre il vizio di violazione di legge in cassazione.
art. 4, comma 1, lett. b), Regolamento (CE) n. 593/2008
Il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; la Corte vi ricondice il mutuo oggetto di causa.
art. 4, comma 2, Regolamento (CE) n. 593/2008
Opera solo se il contratto non è coperto dal paragrafo 1; nel caso concreto è irrilevante perché il rapporto è già sussumibile nel paragrafo 1, lett. b).
art. 57, l. 31 maggio 1995, n. 218
La norma di diritto internazionale privato italiano rinvia alla disciplina della Convenzione di Roma, poi sostituita dal Regolamento Roma I, per le obbligazioni contrattuali.
art. 2, Regolamento (CE) n. 593/2008
Il Regolamento Roma I ha carattere universale e la legge da esso designata si applica anche se non è quella di uno Stato membro.
art. 206, par. 5, n. I, Nuovo Codice Civile brasiliano
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale del credito secondo la legge brasiliana.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per il contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Ai fini della legge applicabile a un contratto di mutuo transnazionale, in assenza di scelta delle parti e di convenzioni speciali, si applica il Regolamento Roma I anche quando una delle parti sia stabilita in uno Stato extra UE, in virtù del carattere universale del regolamento.
- Il contratto di mutuo può essere qualificato, ai fini dell'art. 4, par. 1, lett. b), Reg. Roma I, come contratto di prestazione di servizi quando la parte mutuante effettui un'attività di finanziamento contro corrispettivo, rappresentato dagli interessi pattuiti.
- La nozione eurounitaria di "prestazione di servizi" non richiede, di per sé, che il prestatore sia un operatore professionale del settore specifico; ciò che rileva è l'esistenza di un'attività svolta in cambio di corrispettivo.
- Quando il contratto è già sussumibile nel criterio di cui all'art. 4, par. 1, del Regolamento Roma I, non si applica il criterio residuale del paragrafo 2.
- Per stabilire la legge applicabile e verificare un'eccezione di prescrizione straniera occorre preliminarmente individuare correttamente la tipologia contrattuale secondo i criteri autonomi del diritto dell'Unione.
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