Cassazione Civile, Ordinanza n. 19297/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ausiliario)
La controversia
Una società aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dallo smarrimento di 29 colli contenenti mascherine FFP2 durante le operazioni di arrivo presso l’aeroporto di Milano-Malpensa, imputando la responsabilità al soggetto che aveva gestito la merce nello scalo aeroportuale. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il gestore aeroportuale dovesse essere qualificato come ausiliario del vettore, unico responsabile contrattuale verso il destinatario fino alla riconsegna, e che, trattandosi di azione extracontrattuale, l’attrice non avesse allegato e provato gli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. Nel ricorso per cassazione la società danneggiata deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2055 c.c., sostenendo che la scelta di agire contro il custode anziché contro il vettore non potesse essere sindacata, in ragione della solidarietà tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 2051 c.c., affermando che la responsabilità da custodia è oggettiva e che quindi sarebbe stato sufficiente dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato il mancato rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non esponeva in modo sufficiente le vicende processuali, le posizioni delle parti nei gradi di merito, i motivi di appello e le difese avversarie, rendendo impossibile alla Corte individuare con precisione la materia del contendere senza attività di estrapolazione riservata al ricorrente. La Corte ha quindi confermato il regolamento delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere la solidarietà tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile.
È invocato dal ricorrente per affermare la natura oggettiva della responsabilità da custodia e l’onere di provare solo il nesso causale, ma la Corte non esamina il motivo nel merito.
La corte d’appello aveva ritenuto che, in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, occorresse l’allegazione e la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito; tale impostazione è riportata dalla Cassazione nel ricostruire la vicenda.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara e sommaria dei fatti di causa, delle posizioni processuali delle parti, dello svolgimento del processo e delle decisioni di merito; la sua omissione comporta inammissibilità.
È la norma processuale sotto la quale erano formulati i motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
È il parametro richiamato per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono evocati per escludere che il requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione leda il diritto di difesa o il giusto processo.
art. 6 CEDU
È richiamato per affermare la compatibilità con la Convenzione di requisiti formali rigorosi per l’accesso al giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione autonoma, chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali rilevanti, comprensiva delle posizioni delle parti nei gradi di merito e delle difese svolte, non potendo la Corte supplire con un’attività ricostruttiva degli atti.
- La mancanza dell’indicazione sommaria dello svolgimento del processo e delle ragioni delle decisioni di merito integra violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e determina l’inammissibilità del ricorso.
- I requisiti formali del ricorso per cassazione sono legittimi e funzionali alla funzione nomofilattica della Corte, oltre che alla certezza del diritto e alla buona amministrazione della giustizia.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e sussistono, ove dovuto, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
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