Cassazione Penale, Ordinanza n. 21585/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dal testo emerge un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Bari del 22/01/2025. Il ricorrente deduce un solo motivo, descritto dalla Corte come manifestamente infondato: nel tessuto argomentativo della decisione impugnata si sarebbe dovuto cogliere che la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza della recidiva e, comunque, il suo possibile bilanciamento con eventuali circostanze favorevoli, motivando adeguatamente anche sul diniego di rilevanza oggettiva del pregresso stile di vita del ricorrente. La censura, quindi, riguardava il trattamento della recidiva e il relativo bilanciamento, ma è stata ritenuta priva di pregio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando la proposizione del ricorso senza versamento della somma dovuta a titolo di contributo unificato ai sensi della disciplina richiamata dalla Corte costituzionale. Non emerge dal testo il reato di merito in modo completo, ma risulta che la sentenza impugnata aveva affrontato il tema della recidiva nel trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Richiamato indirettamente per il tema della recidiva e del suo bilanciamento nel trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene congrua la motivazione della sentenza impugnata sull'esclusione/rilevanza della recidiva.
Non è ricavabile dal testo alcun richiamo pertinente; da non considerare.
La condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è pronunciata quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile proposto senza il versamento del contributo dovuto.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito esclude la recidiva o ne nega il rilievo ai fini del bilanciamento, la motivazione è sufficiente se dà conto in modo coerente delle ragioni per cui il pregresso stile di vita dell'imputato non assume valore decisivo o autonomamente rilevante.
- Il motivo di ricorso che si limita a contrapporre una diversa lettura della motivazione sulla recidiva, senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico, può essere dichiarato manifestamente infondato e determinare l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando ricorrono i presupposti richiamati dalla disciplina processuale.
- La censura sul bilanciamento della recidiva deve confrontarsi con l'effettivo percorso argomentativo della sentenza impugnata: non è sufficiente isolare singoli passaggi se, nel complesso, la motivazione chiarisce la ratio della decisione.
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