Cassazione Penale, Ordinanza n. 21548/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in una situazione di doppia conforme, aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso venivano riproposte censure già esaminate e disattese nei gradi di merito: si deducevano contraddizioni nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa/operante e si contestava l'insussistenza della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. Inoltre, veniva coltivata una richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva, ma la relativa istanza non era accompagnata da specifiche deduzioni idonee a superare la valutazione negativa espressa dai giudici di merito, fondata anche sui precedenti penali dell'imputato e ritenuta compatibile con un giudizio sfavorevole sulla finalità rieducativa della pena sostitutiva e sul rischio di recidiva e di inosservanza delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla responsabilità, osservando che la Corte territoriale aveva già affrontato con argomenti immune da vizi logici le doglianze sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e sulla mancata applicazione della scriminante dell'art. 393-bis c.p., in un contesto di doppia conforme. Quanto alla richiesta di sostituzione della pena, la Corte ha reputato corretta la risposta negativa del giudice di merito, perché la domanda era stata formulata senza il necessario corredo di specifiche allegazioni e perché il diniego risultava adeguatamente motivato in base ai precedenti penali e alla prognosi sfavorevole sulla funzione rieducativa della pena sostitutiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato come base della contestazione di resistenza a pubblico ufficiale, la cui sussistenza è stata confermata dai giudici di merito e non scalfita dal ricorso.
art. 393-bis c.p.
La Corte ha dato atto che la scriminante invocata era stata già esclusa nei gradi di merito con motivazione ritenuta immune da vizi.
art. 133 c.p.
La valutazione dei precedenti penali e della prognosi negativa in ordine alla finalità rieducativa e al rischio di recidiva è stata ritenuta idonea a sorreggere il diniego della pena sostitutiva.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
La richiesta di sostituzione della pena detentiva breve è stata ritenuta respingibile in difetto di specifiche deduzioni e alla luce di una prognosi sfavorevole basata sui precedenti penali.
art. 616 c.p.p.
È stato applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il criterio della condanna alla sanzione pecuniaria in Cassazione, salvo che il ricorrente non versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità o del rigetto.
Sez. 4, n. 35657 del 15/10/2025, Rossi
Citata per affermare che chi chiede la sostituzione della pena deve allegare specificamente gli elementi a sostegno della richiesta e confrontarsi con la motivazione negativa del giudice di merito.
Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina
Richiamata per il principio secondo cui il diniego della pena sostitutiva può essere fondato anche sui precedenti penali dell'imputato, purché valutati con motivazione specifica, puntuale e concreta.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, le censure che si limitano a riproporre doglianze già disattese nei gradi di merito non sono idonee a incrinare la tenuta logica della motivazione se la Corte territoriale ha risposto in modo congruo e immune da vizi.
- La scriminante prevista dall'art. 393-bis c.p. deve essere esclusa quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione adeguata sulla sussistenza del reato e sulla insussistenza delle condizioni di operatività della causa di giustificazione.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva breve richiede specifiche deduzioni difensive; in mancanza, il giudice può respingerla valorizzando i precedenti penali e una prognosi negativa sulla finalità rieducativa della misura e sul rischio di recidiva o di inadempimento delle prescrizioni.
- In sede di legittimità, il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando sia sorretto da una motivazione concreta e individualizzata, non essendo sufficiente una contestazione generica della valutazione compiuta dal giudice di merito.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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