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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21554/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Dal testo emerge che due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21/05/2025. Uno dei ricorsi è dichiarato inammissibile perché si limita a dedurre un motivo attinente al trattamento punitivo senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che la Corte ritiene invece sorretta da sufficiente logica argomentativa e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. L'altro ricorso è dichiarato inammissibile perché deduce un motivo parziale e privo della puntuale indicazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati passi della motivazione dell'atto impugnato. La decisione riguarda quindi esclusivamente la ritualità e specificità dei motivi di ricorso, non il merito dei fatti contestati, che non sono desumibili dal testo fornito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti dagli imputati. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non emerge una colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dei principi costituzionali richiamati. Il provvedimento non modifica la decisione di merito impugnata, che resta quindi ferma.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi non sono specifici o non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186/2000

    il versamento alla Cassa delle ammende non può essere disposto quando risulti che il ricorrente non sia in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o di doglianze non autosufficienti comporta l'inammissibilità.
  • È inammissibile il ricorso che contesti il trattamento sanzionatorio senza indicare in modo chiaro gli errori di diritto o di motivazione della decisione impugnata e senza misurarsi con le argomentazioni già svolte dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, in linea generale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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