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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21546/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza. Dal testo emerge che il ricorso era affidato a un unico motivo, articolato in plurime censure di merito, con il quale si riproponevano contestazioni già esaminate dal giudice di merito sulla configurabilità del reato di resistenza, sulla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. e sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La parte civile ha chiesto la conferma della decisione impugnata, il risarcimento del danno e una provvisionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era sostanzialmente meramente reiterativo di censure di merito già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, senza evidenza di vizi logici o giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla parte civile, ha escluso la rifusione delle spese processuali per assenza di un effettivo contributo alla decisione nella memoria depositata e ha ritenuto estranea al giudizio di legittimità la richiesta di liquidazione di una provvisionale.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La causa di giustificazione invocata dal ricorrente è stata ritenuta non idonea a superare la valutazione del giudice di merito, già espressa con argomenti immuni da vizi logici o giuridici.

  • art. 131-bis c.p.

    La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è stata considerata già esaminata e disattesa in appello, senza che il ricorso evidenziasse specifici vizi della motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato reputato inammissibile perché si limitava a censure di merito, non deducendo reali vizi di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la forma di un unico motivo, si risolva nella mera riproposizione di censure di merito già vagliate e disattese dal giudice di appello, senza individuare specifici vizi di legittimità.
  • La deduzione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. non è sufficiente a superare la decisione di merito se il giudice territoriale ha già fornito una motivazione congrua, logica e giuridicamente corretta sulla insussistenza dei presupposti scriminanti.
  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere utilmente riproposta in cassazione in termini meramente assertivi o di merito, se la relativa valutazione è già stata affrontata nei gradi precedenti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la richiesta della parte civile di liquidazione di una provvisionale è estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione; inoltre, la rifusione delle spese può essere esclusa quando la memoria depositata non apporti un concreto contributo alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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