Cassazione Penale, Ordinanza n. 21553/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza esaminata riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Palermo del 6 marzo 2025. Dal testo emerge che il ricorrente deduceva un solo motivo, definito dalla Corte come aspecifico e riproduttivo di profili già dedotti in appello, con riferimento alla valutazione della concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva già respinto la richiesta con argomenti ritenuti immuni da vizi logici. Il ricorso, quindi, non introduceva una critica effettivamente autonoma o specifica rispetto al giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo aspecifico e sostanzialmente reiterativo di doglianze già esaminate in appello, ritenute correttamente disattese dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fossero elementi per ritenere la proposizione del ricorso priva di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche erano oggetto dell’unico motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito della Corte territoriale e non sindacabile in presenza di motivazione immune da vizi logici.
In caso di inammissibilità del ricorso, sono dovute le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra l’ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non si applica se non può ritenersi che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già formulate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulle circostanze attenuanti generiche non è ammissibile quando si traduce in una contestazione generica della valutazione di merito, in presenza di motivazione non illogica o non manifestamente viziata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo il caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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