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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21552/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile alcuna causa idonea a escludere la colpa nella proposizione del ricorso ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'8 maggio 2025. Dalla motivazione emerge che il ricorrente aveva articolato due motivi: il primo relativo all'esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. e il secondo relativo alla conferma di una circostanza aggravante. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla decisione di merito, la quale risultava immune da vizi logici o giuridici. Quanto al secondo motivo, la Corte precisa inoltre che l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, c.p. relativa al delitto di lesioni non è assorbita dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma concorre con esso.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    Scriminante invocata dal ricorrente, ritenuta infondata o comunque già correttamente esclusa dal giudice di merito.

  • art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p.

    L'aggravante riferita al delitto di lesioni concorre con il reato di resistenza a pubblico ufficiale e non ne è assorbita.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esclusione della colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Non emerge un'applicazione diretta nel testo fornito; il riferimento non è determinabile con certezza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte e già logicamente e giuridicamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La scriminante invocata dall'imputato deve essere oggetto di un concreto e specifico vaglio; se la decisione di merito ne ha escluso la ricorrenza con motivazione immune da vizi, la censura meramente reiterativa non consente l'annullamento.
  • L'aggravante prevista per il delitto di lesioni non è automaticamente assorbita dal reato di resistenza a pubblico ufficiale quando i fatti integrano entrambe le fattispecie, potendo le due figure concorrere.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

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