Cassazione Penale, Ordinanza n. 21552/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile alcuna causa idonea a escludere la colpa nella proposizione del ricorso ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'8 maggio 2025. Dalla motivazione emerge che il ricorrente aveva articolato due motivi: il primo relativo all'esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. e il secondo relativo alla conferma di una circostanza aggravante. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla decisione di merito, la quale risultava immune da vizi logici o giuridici. Quanto al secondo motivo, la Corte precisa inoltre che l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, c.p. relativa al delitto di lesioni non è assorbita dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma concorre con esso.
Norme richiamate
Scriminante invocata dal ricorrente, ritenuta infondata o comunque già correttamente esclusa dal giudice di merito.
art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p.
L'aggravante riferita al delitto di lesioni concorre con il reato di resistenza a pubblico ufficiale e non ne è assorbita.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esclusione della colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Non emerge un'applicazione diretta nel testo fornito; il riferimento non è determinabile con certezza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte e già logicamente e giuridicamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La scriminante invocata dall'imputato deve essere oggetto di un concreto e specifico vaglio; se la decisione di merito ne ha escluso la ricorrenza con motivazione immune da vizi, la censura meramente reiterativa non consente l'annullamento.
- L'aggravante prevista per il delitto di lesioni non è automaticamente assorbita dal reato di resistenza a pubblico ufficiale quando i fatti integrano entrambe le fattispecie, potendo le due figure concorrere.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21544/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21546/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21548/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21553/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21554/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21555/2026 del 11/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →