Cassazione Penale, Sentenza n. 32440/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di diritto ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esenzione o beneficio per particolare tenuità o cause di applicabilità). Il ricorrente contestava che i precedenti penali non ostassero all'applicazione della norma e denunciava che la corte di appello si era limitata a riferimenti generici sull'entità del danno e ai precedenti senza specificare i reati e i periodi, omettendo di valutare correttamente gli indici e i criteri per l'applicabilità dell'art. 131-bis
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte di appello avesse argomentato adeguatamente l'esclusione dell'art. 131-bis valorizzando la gravità del fatto (la combustione di cavi rivestiti in plastica, qualificati come rifiuti pericolosi, con emissioni tossiche per la salute). Ha inoltre ritenuto il motivo generico e privo di puntuale illustrazione del vizio di legge dedotto, sottolineando che il ricorso evocava criticità della motivazione senza indicare in modo concreto il tipo di difetto (illogicità, contraddittorietà o carenza). Per tali ragioni ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente alle spese processuali, e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in via equitativa, ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 256-bis, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norma in tema di gestione illecita di rifiuti/abbandono e attività nocive)
La norma è stata ritenuta violata in primo e secondo grado; la Corte ha confermato la valutazione della gravità del fatto connessa alla combustione di rifiuti pericolosi (cavi rivestiti in plastica) quale elemento decisivo ai fini della condanna
art. 131-bis c.p. (norma richiamata dal ricorrente come causa di esclusione o di beneficiabilità)
La Corte di merito ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis in ragione della gravità del fatto; la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua e insindacabile tale valutazione valutando il profilo della gravità dell'offesa alla salute pubblica
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. (motivazioni di ricorso in Cassazione)
Il ricorso è formulato sotto il profilo previsto da questa norma ma è stato ritenuto generico e privo della necessaria puntualizzazione delle circostanze oggettive che integrerebbero la violazione di legge dedotta
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e oneri per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile)
Applicazione per l'addebito delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000 (richiamata in relazione al mancato carattere colposo del ricorso)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui non si ritiene che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, motivo per cui è stata disposta una sanzione in misura equitativa anziché l'aggravamento ulteriore
Massime di principio
- La mera critica generale alla motivazione non è sufficiente in Cassazione: il ricorso dev'essere specifico e indicare concretamente l'errore di diritto o il vizio della motivazione (illogicità, contraddittorietà o carenza) mediante circostanze obiettive
- L'art. 131-bis c.p. (o altri benefici/situazioni di esclusione) può essere escluso per gravità del fatto; quando la condotta comporta rischio significativo per la salute pubblica (es. combustione di rifiuti pericolosi) tale gravità può legittimamente impedire l'applicazione del beneficio
- Nei ricorsi che contestano l'incidenza dei precedenti penali sulla applicabilità di una causa di esclusione o di beneficio, è necessario specificare quali precedenti e in quale periodo, perché la valutazione richiede la verifica di elementi puntuali
- I motivi di cassazione devono porsi come violazioni di legge dimostrabili con riferimento a fatti obiettivi: l'impugnazione che si limiti a dissentire dalla valutazione del merito rischia di essere dichiarata inammissibile
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle Ammende; l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso può però giustificare una misura equitativa della sanzione
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