Cassazione Civile, Ordinanza n. 08789/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto conveniva in giudizio un Comune chiedendo il risarcimento dei danni patiti per una caduta avvenuta su una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale, mentre percorreva una via comunale, con conseguenti gravi lesioni fisiche. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo integrato il caso fortuito per le eccezionali condizioni meteorologiche e per la condotta imprudente del danneggiato. La corte d’appello confermava. In cassazione il soccombente deduceva, con due motivi, la violazione dell’art. 2051 c.c. e delle norme processuali sulla valutazione delle prove, sostenendo: 1) che la corte territoriale avesse erroneamente ravvisato il caso fortuito nella mera imprudenza della vittima, senza considerare che il comportamento del danneggiato deve avere caratteri di imprevedibilità e inevitabilità; 2) che il custode non avesse assolto l’onere di provare l’adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno e i requisiti del fatto del danneggiato idoneo a interrompere il nesso causale. Il controricorrente eccepiva inoltre l’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito telematico, oltre a inammissibilità e infondatezza nel merito.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente la questione del deposito telematico, ritenendo tempestivo il primo tentativo di deposito perché effettuato entro il termine di legge e rifiutato per un errore fatale del sistema ministeriale; ha quindi riconosciuto la tempestiva reiterazione del deposito dopo il malfunzionamento. Nel merito, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., poiché la condotta del danneggiato, sceso dall’auto su una strada visibilmente ghiacciata senza scarpe idonee, era stata qualificata come causa esclusiva del danno, con interruzione del nesso causale. Ha inoltre rilevato che tale apprezzamento è di fatto e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità del custode è oggettiva: il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno e la custodia; il custode si libera provando il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del danneggiato o del terzo, purché dotato di efficienza causale esclusiva o concorrente secondo i principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato in appello come ulteriore fondamento della responsabilità per omessa manutenzione della strada, ma la sentenza di legittimità non fonda su tale norma la decisione finale.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge in relazione all’art. 2051 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per denunciare omesso esame di circostanze decisive; la Corte osserva che il giudizio sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso è apprezzamento di fatto non censurabile nei limiti dedotti.
La Corte qualifica il ricorso come manifestamente infondato rispetto ai principi consolidati, dichiarandolo inammissibile ai sensi di tale disposizione.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
Richiamato in relazione alla rimessione in termini in caso di deposito telematico rifiutato per causa non imputabile alla parte.
art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen.
Richiamato in via sistematica per affermare che il fortuito o la condotta del terzo/danneggiato interrompono il nesso causale come causa esclusiva dell’evento.
Usato per ricondurre la condotta imprudente del danneggiato alla valutazione dell’incidenza causale concorrente o esclusiva, in base al dovere di ragionevole cautela.
art. 2 Cost.
Richiamato come fondamento del dovere generale di ragionevole cautela del danneggiato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 65 ord. giud.
Richiamato per valorizzare l’interpretazione delle Sezioni Unite sull’art. 2051 c.c.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il rapporto di custodia e il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso; non deve invece provare la colpa del custode.
- Il custode si libera dimostrando il caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale, nella condotta di un terzo o nella condotta del danneggiato, purché tale fatto interrompa il nesso eziologico.
- Quando il fortuito è individuato nel fatto del danneggiato, rileva la sua efficienza causale, esclusiva o concorrente, valutata secondo il dovere di ragionevole cautela e non sulla base della sola astratta prevedibilità del comportamento.
- La condotta imprudente della vittima può assumere rilievo causale sino a escludere la responsabilità del custode se integra una causa esclusiva del danno, secondo un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è censurabile, se sorretta da motivazione plausibile, la valutazione di merito che attribuisca alla condotta del danneggiato efficacia causale esclusiva nel sinistro.
- Nel deposito telematico degli atti, la tempestività va verificata in relazione al momento in cui si perfeziona la ricezione da parte del sistema giustizia; se il primo deposito è tempestivo ma viene rifiutato per errore del sistema, la parte può beneficiare della rimessione in termini e della reiterazione del deposito.
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