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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34626/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un lavoratore per ottenere differenze retributive relative ad attività lavorativa svolta in determinati giorni e periodi. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, ritenendo provato lo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni indicati e non dimostrato il pagamento delle retribuzioni, condannando la società datrice al pagamento di euro 18.763,70 oltre accessori, con esclusione delle somme per ferie non godute per mancanza di specifiche allegazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in più censure: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; violazione degli artt. 116 e 2697 c.c.; sostanziale errore nella valutazione delle prove testimoniali e documentali. In concreto, la ricorrente sosteneva che non fosse stata provata l'effettiva prestazione lavorativa nei giorni indicati e che la Corte territoriale avesse mal interpretato le risultanze istruttorie. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano formulate in modo promiscuo e miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, contestassero in realtà la ricostruzione fattuale e la valutazione del materiale probatorio compiute dalla Corte d'appello. Ha ribadito che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficiente o erronea valutazione delle prove; che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisca valore legale a prove che non lo hanno o viceversa; e che l'art. 2697 c.c. è violato solo se l'onere probatorio sia stato erroneamente addossato a una parte diversa da quella gravata. Conseguentemente, la condanna della società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti

    il vizio è deducibile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non per contestare la valutazione delle prove o delle argomentazioni difensive

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca valore vincolante a prove liberamente valutabili o, viceversa, apprezzi liberamente una prova legale

  • art. 2697 c.c.

    la violazione ricorre solo se l'onere della prova viene posto a carico di una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole legali

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve presentare il contenuto minimo costituzionale; la sua mancanza o apparenza integra nullità della sentenza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza assoluta o apparente della motivazione determina nullità della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazioni di legge o di omesso esame di fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa considerazione di singoli elementi di prova o di argomentazioni difensive.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. sussiste solo se il giudice attribuisce efficacia probatoria legale a una prova che non la possiede, o viceversa, e non quando si contesti il merito della valutazione delle prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova, non quando si contesti l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
  • La censura è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di errori di diritto o di motivazione, miri in realtà a ottenere un riesame dei fatti già accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieDifferenze retributiveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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