Cassazione Penale, Ordinanza n. 30757/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati condannati per indebita percezione del reddito di cittadinanza, che hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, sostenendo che la norma incriminatrice fosse stata abrogata e che il giudice di merito avesse omesso di valutare le conseguenze dell'abrogazione della disciplina sul reddito di cittadinanza e delle relative sanzioni penali. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., lamentando che nel capo di imputazione non fosse stato specificato l'importo erogato ai due imputati e contestando il giudizio di abitualità che aveva escluso la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure riproponessero questioni già esaminate e disattese in appello, senza specifica critica alla motivazione impugnata, e che fossero comunque manifestamente infondate. Quanto al primo motivo, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'abrogazione, dal 1° gennaio 2024, del delitto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 non impedisce la punibilità dei fatti commessi quando la disciplina era ancora efficace, perché la norma transitoria fa salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina, con deroga non irragionevole alla lex mitior. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il diniego dell'art. 131-bis c.p.: per uno degli imputati la reiterazione di più istanze ravvicinate per ottenere il beneficio e la gravità del fatto escludevano la non punibilità; per l'altro, il precedente specifico per reati della stessa indole e la non lieve entità del fatto rendevano corretta la valutazione di abitualità ostativa. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
La fattispecie incriminatrice dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza non è considerata abrogata ai fini dei fatti commessi nel periodo di vigenza, poiché la successiva abrogazione non opera retroattivamente per i fatti già consumati.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
La disposizione abrogativa del delitto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina.
Il principio di retroattività della lex mitior subisce deroga per effetto della disciplina transitoria che conserva la punibilità dei fatti commessi durante la vigenza della norma incriminatrice.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
È richiamato come nuova incriminazione correlata ai benefici successivi che sostituiscono il reddito di cittadinanza.
La particolare tenuità del fatto è esclusa in presenza di comportamento abituale o di elementi che rendano il fatto non lieve, secondo una valutazione complessiva delle concrete modalità della condotta.
La valutazione della tenuità del fatto richiede di considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 95 TU spese di giustizia
È richiamato come precedente specifico valorizzato per escludere la particolare tenuità del fatto in relazione a uno degli imputati.
Non espressamente citato nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- L'abrogazione sopravvenuta di una norma incriminatrice non elimina la punibilità dei fatti commessi quando la disciplina penale era ancora efficace, se la legge transitoria conserva espressamente le sanzioni per il periodo anteriore alla cessazione della vigenza.
- La deroga al principio di retroattività della legge più favorevole è legittima quando è sorretta da una ragione plausibile e coordina la cessazione della vecchia incriminazione con l'introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria per prestazioni analoghe.
- In sede di legittimità non è ammissibile una richiesta di rivalutazione alternativa delle prove o una diversa lettura del compendio istruttorio, se non si indicano specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.
- Il comportamento abituale ostativo all'art. 131-bis c.p. può desumersi dalla reiterazione di condotte della stessa indole o da una serialità di iniziative finalizzate al conseguimento del medesimo vantaggio illecito.
- La presenza di precedenti specifici e la reiterazione delle istanze per ottenere indebitamente un beneficio pubblico possono giustificare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
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