Cassazione Penale, Sentenza n. 43981/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma. Esposito e Mauti censurano la mancata motivazione circa il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (chiedevano che fosse motivato un eventuale proscioglimento). Bottiglieri articola due gruppi di motivi: (1) omessa motivazione e presunta incompatibilità del Collegio che aveva rigettato la richiesta di concordato (art. 599-bis c.p.p.), con istanza, in subordine, di rimessione alle Sezioni Unite e di sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 599-bis per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al rifiuto della configurabilità della 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonostante la cocaina fosse, secondo il ricorrente, di 50 g e le droghe leggere in quantità modeste, con argomentazione sulla parcellizzazione del dato ponderale e contestazione dell'enfasi sulla organizzazione dello spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. Per Esposito e Mauti il ricorso è manifestamente infondato: dopo la reintroduzione del patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), se l'imputato rinuncia ai motivi di appello il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Per Bottiglieri i motivi sono manifestamente infondati: non sussiste incompatibilità del Collegio per avere rigettato la richiesta di concordato e la censura era inoltre tardiva non essendo stata proposta la ricusazione nei termini; il rigetto preliminare della richiesta in sede di udienza non richiede motivazione immediata (è sufficiente l'ordine di prosecuzione del giudizio), mentre il giudice deve motivare nella sentenza (come è avvenuto). Sull'aspetto sostanziale relativo alla lieve entità, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale basata su quantità, elevata purezza della cocaina, presenza di una base operativa/veicolo per lo spaccio, risorse finanziarie e struttura organizzativa, respingendo la parcellizzazione della sostanza tra i vari imputati. Sono state quindi confermate le valutazioni di merito e la decisione impugnata è stata integralmente respinta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello nell'ambito del rito di concordato in appello (art. 599-bis), il giudice di secondo grado non sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento previsto dall'art. 129 c.p.p.
La norma, che disciplina il concordato (patteggiamento) in appello, limita la cognizione del giudice ai motivi non oggetto di rinuncia e comporta che il rigetto in sede di udienza anticipata non richiede motivazione immediata; la valutazione delle ragioni può emergere nella sentenza di merito.
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato per confermare che l'ordinanza del giudice di appello che non accoglie la richiesta deve ordinare la prosecuzione del dibattimento o la citazione dell'imputato, senza obbligo di immediata motivazione nella fase anticipata.
Richiamato nel quadro delle norme processuali sull'incompatibilità/astensione, ma la Corte osserva che l'eventuale inosservanza non produce effetti automatici se non dedotti tempestivamente mediante i rimedi previsti (es. ricusazione).
Indicati in relazione all'istituto della ricusazione/astensione: la parte avrebbe dovuto proporre istanza di astensione o ricusazione nei termini previsti se ritenuta pregiudicata dall'eventuale rigetto.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma sulla 'lieve entità' nelle fattispecie di stupefacenti: la Corte territoriale ha valutato negativamente la sua applicabilità sulla base di elementi oggettivi (quantitativi, purezza, organizzazione e modalità di detenzione) e la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione.
Richiamati in relazione al calcolo della pena: la Corte ha osservato che il Tribunale aveva applicato una pena inferiore a quella dovuta per legge e che la Corte d'appello ha corretto tale valutazione nel giudizio sulla misura.
art. 3, 24, 111 Cost.
Richiamati dalle censure di illegittimità costituzionale dell'art. 599-bis; la Corte ha ritenuto la questione palesemente infondata, dato l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che non riconosce incompatibilità nel giudice d'appello che rigetti il concordato.
Massime di principio
- La richiesta di concordato (art. 599-bis c.p.p.) in appello limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati: se l'imputato rinuncia ai motivi, il giudice non è obbligato a motivare sul mancato proscioglimento previsto dall'art. 129 c.p.p.
- Il rigetto preliminare della proposta di concordato in udienza non richiede una motivazione esaustiva in quella sede: è sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento; le ragioni vanno espresse nella sentenza di merito ove necessarie.
- L'eventuale incompatibilità o pregiudizio derivante dal rigetto della proposta deve essere tempestivamente dedotto mediante istanza di astensione o ricusazione nei termini di legge; la mancata impugnazione tempestiva rende la censura inammissibile.
- La qualificazione della 'lieve entità' nelle fattispecie di stupefacenti è un accertamento di fatto e richiede valutazione complessiva (quantitativi, purezza, modalità di detenzione, organizzazione, infrastrutture per lo spaccio); la semplice suddivisione della sostanza fra più persone non è di per sé sufficiente a dimostrare la lieve entità.
- La recidiva specifica e gli altri elementi soggettivi possono giustificare una differente quantificazione della pena rispetto ad altri concorrenti; confronti di pena fra coimputati possono non essere determinanti se ricorrono elementi personali diversi.
- Le questioni costituzionali attinenti all'assetto del rito speciale in appello (art. 599-bis) sono difficilmente fondate se contrastano con l'orientamento consolidato della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità.
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