Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43981/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma. Esposito e Mauti censurano la mancata motivazione circa il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (chiedevano che fosse motivato un eventuale proscioglimento). Bottiglieri articola due gruppi di motivi: (1) omessa motivazione e presunta incompatibilità del Collegio che aveva rigettato la richiesta di concordato (art. 599-bis c.p.p.), con istanza, in subordine, di rimessione alle Sezioni Unite e di sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 599-bis per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al rifiuto della configurabilità della 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonostante la cocaina fosse, secondo il ricorrente, di 50 g e le droghe leggere in quantità modeste, con argomentazione sulla parcellizzazione del dato ponderale e contestazione dell'enfasi sulla organizzazione dello spaccio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. Per Esposito e Mauti il ricorso è manifestamente infondato: dopo la reintroduzione del patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), se l'imputato rinuncia ai motivi di appello il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Per Bottiglieri i motivi sono manifestamente infondati: non sussiste incompatibilità del Collegio per avere rigettato la richiesta di concordato e la censura era inoltre tardiva non essendo stata proposta la ricusazione nei termini; il rigetto preliminare della richiesta in sede di udienza non richiede motivazione immediata (è sufficiente l'ordine di prosecuzione del giudizio), mentre il giudice deve motivare nella sentenza (come è avvenuto). Sull'aspetto sostanziale relativo alla lieve entità, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale basata su quantità, elevata purezza della cocaina, presenza di una base operativa/veicolo per lo spaccio, risorse finanziarie e struttura organizzativa, respingendo la parcellizzazione della sostanza tra i vari imputati. Sono state quindi confermate le valutazioni di merito e la decisione impugnata è stata integralmente respinta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello nell'ambito del rito di concordato in appello (art. 599-bis), il giudice di secondo grado non sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento previsto dall'art. 129 c.p.p.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La norma, che disciplina il concordato (patteggiamento) in appello, limita la cognizione del giudice ai motivi non oggetto di rinuncia e comporta che il rigetto in sede di udienza anticipata non richiede motivazione immediata; la valutazione delle ragioni può emergere nella sentenza di merito.

  • art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per confermare che l'ordinanza del giudice di appello che non accoglie la richiesta deve ordinare la prosecuzione del dibattimento o la citazione dell'imputato, senza obbligo di immediata motivazione nella fase anticipata.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle norme processuali sull'incompatibilità/astensione, ma la Corte osserva che l'eventuale inosservanza non produce effetti automatici se non dedotti tempestivamente mediante i rimedi previsti (es. ricusazione).

  • art. 36 e 38 cod. proc. pen.

    Indicati in relazione all'istituto della ricusazione/astensione: la parte avrebbe dovuto proporre istanza di astensione o ricusazione nei termini previsti se ritenuta pregiudicata dall'eventuale rigetto.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma sulla 'lieve entità' nelle fattispecie di stupefacenti: la Corte territoriale ha valutato negativamente la sua applicabilità sulla base di elementi oggettivi (quantitativi, purezza, organizzazione e modalità di detenzione) e la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione.

  • artt. 69 e 81 cod. pen.

    Richiamati in relazione al calcolo della pena: la Corte ha osservato che il Tribunale aveva applicato una pena inferiore a quella dovuta per legge e che la Corte d'appello ha corretto tale valutazione nel giudizio sulla misura.

  • art. 3, 24, 111 Cost.

    Richiamati dalle censure di illegittimità costituzionale dell'art. 599-bis; la Corte ha ritenuto la questione palesemente infondata, dato l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che non riconosce incompatibilità nel giudice d'appello che rigetti il concordato.

Massime di principio

  • La richiesta di concordato (art. 599-bis c.p.p.) in appello limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati: se l'imputato rinuncia ai motivi, il giudice non è obbligato a motivare sul mancato proscioglimento previsto dall'art. 129 c.p.p.
  • Il rigetto preliminare della proposta di concordato in udienza non richiede una motivazione esaustiva in quella sede: è sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento; le ragioni vanno espresse nella sentenza di merito ove necessarie.
  • L'eventuale incompatibilità o pregiudizio derivante dal rigetto della proposta deve essere tempestivamente dedotto mediante istanza di astensione o ricusazione nei termini di legge; la mancata impugnazione tempestiva rende la censura inammissibile.
  • La qualificazione della 'lieve entità' nelle fattispecie di stupefacenti è un accertamento di fatto e richiede valutazione complessiva (quantitativi, purezza, modalità di detenzione, organizzazione, infrastrutture per lo spaccio); la semplice suddivisione della sostanza fra più persone non è di per sé sufficiente a dimostrare la lieve entità.
  • La recidiva specifica e gli altri elementi soggettivi possono giustificare una differente quantificazione della pena rispetto ad altri concorrenti; confronti di pena fra coimputati possono non essere determinanti se ricorrono elementi personali diversi.
  • Le questioni costituzionali attinenti all'assetto del rito speciale in appello (art. 599-bis) sono difficilmente fondate se contrastano con l'orientamento consolidato della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.