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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12189/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione per invasione di edificio (artt. 110, 633, 639-bis c.p.) relativa all'occupazione abusiva accertata il 09/09/2012. I ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea applicazione dell'art. 507 c.p.p., sostenendo che il giudice di primo grado abbia illegittimamente disposto integrazioni probatorie modificando di fatto il tema della prova e rendendo inutilizzabili queste prove; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la condotta si sarebbe esaurita alla data di accertamento (09/09/2012) e quindi il termine di prescrizione sarebbe decorso prima della sentenza d'appello; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per carenza degli elementi costitutivi del reato, rilevando che l'entrata sarebbe stata occasionale o transitoria e non idonea a costituire invasione con pretesa di possesso durevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo tutti e tre i motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha affermato la legittimità del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio e ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'assunzione di nuovi mezzi di prova se assolutamente necessaria, in linea con la giurisprudenza di legittimità e con il principio costituzionale della ricerca della verità; sul secondo motivo la Corte ha qualificato la fattispecie come reato permanente con contestazione aperta, per cui il termine di prescrizione è decorso dalla pronuncia della sentenza di primo grado (15/10/2020) e, calcolati gli eventi interruttivi e sospensivi, la prescrizione sarebbe perfezionata il 10/12/2028; sul terzo motivo la Corte ha ricordato la definizione di invasione ex art. 633 c.p.: l'invasione consiste nellintroduzione arbitraria contra ius e l'elemento psicologico richiede la coscienza e volontà di occupare l'immobile a tempo indeterminato o di trarne profitto, elementi ritenuti presenti nel caso. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; la sentenza conferma l'applicazione ai coimputati per la condotta comune.

  • Codice penale, art. 633

    L'invasione si configura come introduzione arbitraria contra ius e l'occupazione materiale del bene integra la condotta; per l'elemento psicologico è richiesta la volontà di occupare a tempo indeterminato o di trarne profitto.

  • Codice penale, art. 639-bis

    Norma relativa ad episodi connessi o aggravanti richiamata nel capo d'imputazione, applicata congiuntamente alle altre fattispecie contestate.

  • Codice di procedura penale, art. 507

    Attribuisce al giudice il potere di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche d'ufficio quando assolutamente necessario; tale potere non è limitato dal principio della discovery e mira alla ricerca della verità processuale.

  • D.L. 23 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)

    Richiamato per motivare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto in Cassazione, nell'ambito delle disposizioni emergenziali sul processo.

  • D.L. 30/12/2021, n. 228, art. 16 (conv. L. 25/02/2022 n. 15)

    Modifica dei termini di vigenza delle disposizioni emergenziali citate; richiamato per completezza procedurale sulla disciplina del contraddittorio scritto.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173

    Utilizzato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione della Corte in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Il giudice del dibattimento può, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., disporre l'assunzione di nuove prove anche d'ufficio quando ciò risulti assolutamente necessario per decidere; tale potere non è limitato dal principio della discovery.
  • Nei reati permanenti a contestazione aperta (senza indicazione della data di cessazione), il termine di prescrizione può decorrere dalla pronuncia della sentenza di primo grado salvo prova contraria della cessazione della condotta; l'onere di dimostrare l'interruzione spetta a chi deduce la prescrizione.
  • Per l'integrazione del reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.) è necessario l'accesso arbitrario contra ius e l'elemento psicologico consistente nella volontà di occupare l'immobile a tempo indeterminato o di trarne profitto; ingressi occasionali o transitori possono non integrare il reato se non turbano il possesso in modo apprezzabile.
  • Le eccezioni procedurali relative all'utilizzabilità delle prove disposte ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sono difficilmente accolte se la misura è stata ritenuta necessaria per la ricerca della verità e inquadrata nella giurisprudenza consolidata.
  • In impugnazioni in Cassazione, i motivi sono valutati anche in base alla manifesta fondatezza: questioni già pacificamente risolte dalla giurisprudenza consolidata hanno scarse probabilità di successo.
  • La condanna alle spese e agli obblighi verso la Cassa delle ammende è ordinaria in caso di rigetto del ricorso, ex art. 616 c.p.p.; chi impugna deve considerare il rischio economico dell'inammissibilità o del rigetto.

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