Cassazione Penale, Sentenza n. 12189/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per invasione di edificio (artt. 110, 633, 639-bis c.p.) relativa all'occupazione abusiva accertata il 09/09/2012. I ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea applicazione dell'art. 507 c.p.p., sostenendo che il giudice di primo grado abbia illegittimamente disposto integrazioni probatorie modificando di fatto il tema della prova e rendendo inutilizzabili queste prove; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la condotta si sarebbe esaurita alla data di accertamento (09/09/2012) e quindi il termine di prescrizione sarebbe decorso prima della sentenza d'appello; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per carenza degli elementi costitutivi del reato, rilevando che l'entrata sarebbe stata occasionale o transitoria e non idonea a costituire invasione con pretesa di possesso durevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo tutti e tre i motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha affermato la legittimità del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio e ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'assunzione di nuovi mezzi di prova se assolutamente necessaria, in linea con la giurisprudenza di legittimità e con il principio costituzionale della ricerca della verità; sul secondo motivo la Corte ha qualificato la fattispecie come reato permanente con contestazione aperta, per cui il termine di prescrizione è decorso dalla pronuncia della sentenza di primo grado (15/10/2020) e, calcolati gli eventi interruttivi e sospensivi, la prescrizione sarebbe perfezionata il 10/12/2028; sul terzo motivo la Corte ha ricordato la definizione di invasione ex art. 633 c.p.: l'invasione consiste nellintroduzione arbitraria contra ius e l'elemento psicologico richiede la coscienza e volontà di occupare l'immobile a tempo indeterminato o di trarne profitto, elementi ritenuti presenti nel caso. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; la sentenza conferma l'applicazione ai coimputati per la condotta comune.
L'invasione si configura come introduzione arbitraria contra ius e l'occupazione materiale del bene integra la condotta; per l'elemento psicologico è richiesta la volontà di occupare a tempo indeterminato o di trarne profitto.
Norma relativa ad episodi connessi o aggravanti richiamata nel capo d'imputazione, applicata congiuntamente alle altre fattispecie contestate.
Codice di procedura penale, art. 507
Attribuisce al giudice il potere di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche d'ufficio quando assolutamente necessario; tale potere non è limitato dal principio della discovery e mira alla ricerca della verità processuale.
D.L. 23 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
Richiamato per motivare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto in Cassazione, nell'ambito delle disposizioni emergenziali sul processo.
D.L. 30/12/2021, n. 228, art. 16 (conv. L. 25/02/2022 n. 15)
Modifica dei termini di vigenza delle disposizioni emergenziali citate; richiamato per completezza procedurale sulla disciplina del contraddittorio scritto.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173
Utilizzato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione della Corte in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il giudice del dibattimento può, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., disporre l'assunzione di nuove prove anche d'ufficio quando ciò risulti assolutamente necessario per decidere; tale potere non è limitato dal principio della discovery.
- Nei reati permanenti a contestazione aperta (senza indicazione della data di cessazione), il termine di prescrizione può decorrere dalla pronuncia della sentenza di primo grado salvo prova contraria della cessazione della condotta; l'onere di dimostrare l'interruzione spetta a chi deduce la prescrizione.
- Per l'integrazione del reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.) è necessario l'accesso arbitrario contra ius e l'elemento psicologico consistente nella volontà di occupare l'immobile a tempo indeterminato o di trarne profitto; ingressi occasionali o transitori possono non integrare il reato se non turbano il possesso in modo apprezzabile.
- Le eccezioni procedurali relative all'utilizzabilità delle prove disposte ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sono difficilmente accolte se la misura è stata ritenuta necessaria per la ricerca della verità e inquadrata nella giurisprudenza consolidata.
- In impugnazioni in Cassazione, i motivi sono valutati anche in base alla manifesta fondatezza: questioni già pacificamente risolte dalla giurisprudenza consolidata hanno scarse probabilità di successo.
- La condanna alle spese e agli obblighi verso la Cassa delle ammende è ordinaria in caso di rigetto del ricorso, ex art. 616 c.p.p.; chi impugna deve considerare il rischio economico dell'inammissibilità o del rigetto.
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